Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27023/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 10 settembre 2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso contestavano l'apprezzamento del materiale probatorio e, in particolare, l'accertamento del reato ascritto ex art. 337 c.p., deducendo profili relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta. La Corte rileva che tali censure si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni di merito già esaminate in appello e che la memoria difensiva depositata successivamente riproduce le stesse doglianze già ritenute inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze investissero valutazioni di merito riservate al giudice di appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, adeguata e logicamente argomentata sia sull'accertamento dei fatti sia sui profili soggettivi e oggettivi del reato contestato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale quale fattispecie oggetto dell'accertamento di merito, ritenendo adeguatamente motivati dalla Corte territoriale sia il dolo sia il carattere oppositivo della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove e dei fatti appartiene al giudice di merito quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
  • Le censure di ricorso che si limitano a riproporre questioni già affrontate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono generiche e inammissibili.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la motivazione di merito è sufficiente quando dia conto in modo puntuale sia dell'elemento soggettivo sia del carattere oppositivo della condotta contestata.
  • La mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate non integra un valido motivo di ricorso per cassazione se non evidenzia un vizio effettivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.