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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26269/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione delle norme processuali (art. 178 lett. c) e art. 179, comma 1, c.p.p.): il difensore aveva trasmesso tempestivamente via PEC, in data 18/10/2024, un'istanza di differimento per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore per l'udienza del 21/10/2024. Il Giudice, tuttavia, ha dichiarato all'udienza che non era stato dedotto alcun impedimento, ignorando la comunicazione via PEC.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, alla luce della riforma (d.lgs. 10/10/2022, n. 150), l'art. 152 c.p.p. consente l'uso della PEC per le comunicazioni delle parti private e non risulta norma ostativa al suo utilizzo per segnalare impedimenti. La mancata considerazione della PEC da parte del Giudice ha determinato violazione del principio del contraddittorio (art. 178 lett. c) c.p.p.). La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono restituiti al Tribunale di Nola per essere trattati da diversa persona fisica (nuova valutazione/nuovo giudizio sulla istanza di differimento e/o sul merito secondo le determinazioni procedurali conseguenti).

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 29)

    Norma sostanziale richiamata perché il ricorrente era stato condannato per contravvenzioni previste da tale decreto in materia di sicurezza sul lavoro; la sentenza di merito ha irrogato le pene per le violazioni di questa disposizione.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 18, comma 1)

    Ulteriore norma sostanziale oggetto della condanna in primo grado; citata per indicare le specifiche contravvenzioni per le quali l'imputato è stato condannato.

  • codice di procedura penale (art. 178, lett. c)

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la decisione resa senza aver preso in considerazione la comunicazione di impedimento via PEC violate il diritto al contraddittorio dell'imputato.

  • codice di procedura penale (art. 179, comma 1)

    Norma processuale sul differimento/impedimento in udienza; il ricorso denunciava la mancata applicazione delle garanzie processuali previste da questa norma in presenza di un legittimo impedimento comunicato via PEC.

  • codice di procedura penale (art. 152) come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La Corte interpreta l'art. 152 nella versione riformata come autorizzante l'uso della PEC per le comunicazioni delle parti private (compreso il difensore) salvo disciplina contraria. Nel caso concreto non esisteva norma ostativa, pertanto la PEC trasmessa tempestivamente doveva essere considerata prova utile dell'impedimento.

Massime di principio

  • La comunicazione via PEC da parte del difensore per segnalare un legittimo impedimento può essere valida e rilevante ai fini processuali, specie dopo la riforma dell'art. 152 c.p.p.; va quindi valutata dal giudice salvo che una norma specifica la vieti.
  • Il giudice ha l'obbligo di verificare l'effettiva instaurazione del contraddittorio e di considerare gli elementi di fatto conoscibili tramite PEC; l'ignorare una comunicazione tempestiva può integrare violazione del principio del contraddittorio e degli articoli procedurali richiamati.
  • Prima di assumere decisioni sulla presenza o meno di un impedimento comunicato via PEC, il giudice o la cancelleria dovrebbero attestare la ricezione e, in caso di dubbi, chiedere chiarimenti o disporre verifiche; la mancata diligenza può portare all'annullamento della sentenza.
  • Dal punto di vista difensivo è prudente: inviare la comunicazione di impedimento alla PEC istituzionale del tribunale con ricevuta di consegna, conservarne la ricevuta, e ove possibile integrare con ulteriori mezzi (telefono della cancelleria, PEC aggiuntive a contatti processuali) per assicurare che il giudice venga effettivamente a conoscenza.
  • La giurisprudenza anteriore alla riforma era divisa sull'ammissibilità della PEC per tali comunicazioni; con la riforma normativa e gli orientamenti successivi l'ammissione è divenuta più favorevole, pur richiedendo comunque attenzione formale per garantire la prova della ricezione.

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