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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37086/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, con motivi sovrapponibili, contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 luglio 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 6 febbraio 2023. Era stato condannato, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla l. n. 26 del 2019, per un fatto commesso a Napoli il 30 settembre 2020. I ricorsi censuravano, per vizio di motivazione e violazione di legge, la conferma della responsabilità e prospettavano una diversa valutazione delle prove. La condanna riguardava la percezione e mancata restituzione di 8.231,93 euro, conseguiti in forza di una dichiarazione mendace, con cui l'imputato aveva omesso di comunicare una condanna definitiva ostativa per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché i motivi, sovrapponibili e manifestamente infondati, si risolvevano in una generica richiesta di rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata e non illogica sia quanto alla gravità del fatto, tenuto conto dell'importo di 8.231,93 euro percepito e non restituito, sia quanto alla consapevolezza dell'imputato circa la mendacità della dichiarazione relativa alla condanna definitiva ostativa. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, conv. l. n. 26/2019

    con la quale Emanuele Catino, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Napoli il 30 settembre 2020.

    La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; il testo non espone ulteriori elementi interpretativi astratti della fattispecie.

  • art. 416-bis c.p.

    hanno ragionevolmente escluso (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata) che il ricorrente non fosse consapevole della natura mendace della dichiarazione da lui resa rispetto all'omessa comunicazione della condanna definitiva (e ostativa) dal medesimo subita per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.

    La condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. era ostativa e la consapevolezza dell'imputato circa la mendacità dell'omessa comunicazione è stata ritenuta adeguatamente accertata dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che, anche se formulati come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano genericamente a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, estranea al giudizio di legittimità.
  • La motivazione di merito supera il sindacato di legittimità quando offre una ricostruzione adeguata e non illogica degli elementi rilevanti, compresa la consapevolezza della mendacità della dichiarazione, e il ricorrente vi contrappone soltanto valutazioni diverse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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