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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31356/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere qualificata come uso personale di sostanza stupefacente e non come reato. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, ma si limitava a riproporre le medesime doglianze già formulate contro la decisione di primo grado e già disattese in secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, in violazione del contenuto essenziale dell'atto di impugnazione richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come base della condanna per la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; la sentenza non entra nel merito della configurabilità del reato, perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    l'assenza di specifico confronto con la motivazione del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, con confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado.
  • La generica deduzione di illogicità o carenza motivazionale non è sufficiente quando non sia accompagnata da una confutazione delle argomentazioni del provvedimento impugnato.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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