Cassazione Penale, Ordinanza n. 19758/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di un imputato per violenza privata. In cassazione, l'imputato deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse emersa alcuna coercizione: né per condurre la persona offesa presso la propria abitazione, né rispetto alla pretesa di farsi riportare le richieste all'armatore. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione d'appello era congrua e valorizzava il contesto intimidatorio percepito dalla persona offesa, già vittima di precedenti estorsioni, la quale aveva compreso dalle modalità della "convocazione" e dai toni usati che l'imputato si faceva portatore della volontà di soggetti mafiosi e che egli aveva agito da intermediario verso l'armatore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente, sotto la veste del vizio di legge e di motivazione, sollecitasse una nuova valutazione del compendio probatorio, inibita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non presenti manifeste illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violenza privata è stata ritenuta integrata alla luce della coercizione morale/condizionamento della persona offesa desumibile dal contesto e dalle modalità della condotta, non richiedendosi una coercizione fisica in senso stretto.
Il ricorso in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da manifesta illogicità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di violenza privata può essere desunto anche da un comportamento intimidatorio o da modalità comunicative idonee a coartare la libertà di determinazione della vittima, senza necessità di una coercizione fisica esplicita.
- Quando la persona offesa percepisce di essere stata "convocata" in un contesto di minaccia implicita o mafiosa, la sussistenza della costrizione può essere affermata sulla base del significato oggettivo delle modalità dell'azione e del contesto relazionale.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio se la sentenza impugnata offre una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
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