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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34842/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 13 maggio 2026 della Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze. Ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avesse esaminato compiutamente, nella loro connessione, gli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso. La richiesta riguardava, da un lato, detenzioni e ricettazioni di armi e, dall’altro, la promozione di un’associazione mafiosa dedita al traffico di stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse motivato adeguatamente il diniego: la prossimità temporale degli eventi, pur collocati entro un arco prossimo e comunque a distanza di un anno, non dimostrava un collegamento progettuale tra le condotte, anche considerando che i correi erano in parte diversi. Gli ulteriori elementi addotti erano labili e il ricorrente proponeva essenzialmente una diversa lettura di circostanze già valutate dal giudice dell’esecuzione. La Corte ha osservato che l’identità del disegno criminoso non può fondarsi sul dubbio circa la sua esistenza e che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una revisione degli accertamenti fattuali del giudice di merito quando la motivazione sia coerente e priva di manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena

    La continuazione presuppone che l’identità del disegno criminoso sia accertata e non semplicemente possibile o dubbia; il dubbio non basta a superare la certezza del giudicato sulla pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso per cassazione può essere proposto, tra l’altro, per violazione di legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata e inammissibile nel complesso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni apprezzabili, della coerenza argomentativa e dell’assenza di manifesta illogicità o di vizi rilevabili secondo le modalità indicate; non consente di rivalutare gli elementi materiali e fattuali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova dell’originaria progettazione unitaria dei reati; la sola prossimità temporale delle condotte, in assenza di elementi concreti di collegamento, non è sufficiente.
  • L’identità del disegno criminoso non può essere riconosciuta sulla base del dubbio circa la sua esistenza, anche perché la continuazione incide sul giudicato relativo all’irrogazione della pena.
  • In sede di legittimità, la censura di motivazione non permette una nuova valutazione degli elementi fattuali: la decisione di merito resta insindacabile se espone ragioni giuridicamente apprezzabili, coerenti e non manifestamente illogiche.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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