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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24446/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto alla società il pagamento di contributi, sanzioni e spese di notifica sull'indennità sostitutiva del preavviso riferita a ventotto dipendenti. La società aveva opposto che i lavoratori avevano rinunciato a tale indennità nell'ambito di accordi transattivi/incentivi all'esodo, sicché, secondo i giudici di merito, mancava un imponibile contributivo effettivo. L'ente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 L. n. 153/1969, dell'art. 6 d.lgs. n. 314/1997, dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 e dell'art. 2118 c.c., sostenendo che la rinuncia dei lavoratori era inopponibile all'INPS e che, per effetto del minimale contributivo, la contribuzione andava calcolata sulla retribuzione dovuta per legge, non su quella effettivamente corrisposta o successivamente oggetto di rinuncia. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura e per asserita violazione dell'autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui la rinuncia dei lavoratori all'indennità sostitutiva del preavviso non è opponibile all'ente previdenziale e non esclude l'obbligo contributivo. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligazione contributiva previdenziale, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può essere modificata o esclusa da pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore che incidano diversamente sul rapporto retributivo.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso, per la sua natura retributiva, è assoggettata a contribuzione nel momento in cui il licenziamento senza preavviso diventa efficace; la successiva rinuncia del lavoratore al diritto non estingue il credito contributivo già maturato dell'ente previdenziale.
  • La regola del minimale contributivo impone di assumere come base di calcolo la retribuzione dovuta per legge e non quella effettivamente pagata; sono quindi irrilevanti gli accordi transattivi o abdicativi che riducano o escludano il pagamento della retribuzione dovuta, se opposti all'ente previdenziale.
  • Nel giudizio su contributi previdenziali relativi a somme dovute ex lege, il giudice deve verificare se il credito retributivo sussista secondo la disciplina legale, a prescindere da rinunce, transazioni o incentivi all'esodo intervenuti tra le parti del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieMutuo
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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