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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24449/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva accolto l'impugnazione dell'ente previdenziale e respinto la domanda del contribuente. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di assoggettare a contribuzione nella Gestione commercianti la totalità dei redditi d'impresa percepiti da un soggetto che, secondo quanto riportato dalla sentenza, rivestiva due posizioni: da un lato legale rappresentante di una società di capitali commerciale, dall'altro titolare di una ditta individuale operante nel settore edile. Il Tribunale aveva accolto la domanda del contribuente, escludendo una quota di partecipazione agli utili della ditta individuale dalla base imponibile; la Corte d'appello, invece, in riforma, ha accolto il gravame dell'ente e respinto il ricorso originario. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla qualificazione dell'impresa individuale come industriale e non commerciale; il secondo lamenta violazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, sostenendo che la norma, riferita ai soci di società di persone aventi natura commerciale, non potesse essere applicata a un'impresa individuale edile. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute infondate, affermando che la disciplina vigente impone di considerare, ai fini contributivi, la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, senza distinguere in base alla natura commerciale o industriale dell'attività, e che restano esclusi soltanto i redditi di capitale e quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    La norma è letta nel senso che la base imponibile contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla Gestione commercianti comprende la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, senza distinguere tra attività commerciale e industriale.

  • L. 14 novembre 1992, n. 438

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 384 del 1992, nell'ambito della disciplina sulla contribuzione dovuta alla Gestione commercianti.

  • art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato per definire i redditi d'impresa da considerare nella base imponibile contributiva, cioè tutti i redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.

  • art. 44, comma 1, lett. e, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È indicato per delimitare l'esclusione dei redditi di capitale dalla base imponibile contributiva.

  • art. 3 Cost.

    È evocato per affermare che la distinzione tra redditi di capitale e redditi d'impresa, con diverso trattamento contributivo, non viola il principio di eguaglianza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti, la base imponibile del lavoratore autonomo iscritto comprende la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, secondo una nozione ampia e tendenzialmente coincidente con quella fiscale.
  • La disciplina contributiva non consente di distinguere, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione, tra redditi d'impresa derivanti da attività commerciale e redditi d'impresa derivanti da attività industriale, se entrambi rientrano nella categoria fiscale dei redditi d'impresa.
  • Sono invece esclusi dalla base imponibile i redditi di capitale e quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
  • Quando il giudice di merito si uniforma a tali principi e applica correttamente il dato letterale e sistematico della norma, il ricorso per cassazione che miri a una diversa delimitazione della base contributiva deve essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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