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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28888/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva riformato la decisione del Giudice di pace. Il ricorso era affidato a un unico motivo illustrato da memoria, ma dalla lettura dell'ordinanza emerge che il nodo decisivo non è il merito della censura: la Corte rileva preliminarmente che la ricorrente non aveva depositato in atti alcuna copia della sentenza impugnata, e tanto meno la copia autentica notificata. La controparte ha resistito con controricorso e memoria. La Corte ha quindi ritenuto che mancasse un adempimento processuale essenziale ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per mancato deposito della copia della sentenza impugnata, in particolare della copia autentica notificata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia della sentenza impugnata, e in particolare della copia autentica notificata, è requisito processuale necessario; la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della sentenza impugnata è onere processuale imprescindibile: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, senza che la Corte debba esaminare il merito delle censure.
  • La mancanza della copia autentica notificata della decisione impugnata integra un vizio rilevabile in via pregiudiziale che impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e, quando ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • L'inosservanza degli adempimenti di cui all'art. 369 c.p.c. prevale su ogni questione di merito ed è sufficiente a definire il ricorso in rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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