Cassazione Penale, Ordinanza n. 03139/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e 58 l. n. 689/1981. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto generica/priva di specificità la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria formulata nei motivi di gravame, mentre il giudice d'appello avrebbe dovuto procedere d'ufficio al riconoscimento del beneficio. La censura riguardava quindi esclusivamente il mancato accesso alla pena sostitutiva e non la responsabilità penale nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello non può disporre la sostituzione d'ufficio se nell'atto di appello non vi sia una specifica e motivata richiesta, poiché la conversione della pena detentiva non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente richiamati dall'art. 597, comma 5, c.p.p., norma eccezionale e derogatoria del principio devolutivo. Ha inoltre richiamato il precedente secondo cui l'appellante deve supportare la richiesta con deduzioni specifiche, altrimenti la domanda è originariamente inammissibile. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla difesa in tema di pene sostitutive; nel caso concreto non consente, da sola, la sostituzione d'ufficio in appello in mancanza di specifica richiesta devolutiva.
Norma richiamata dalla difesa in materia di determinazione/sostituzione della pena; la Corte non ne ricava un potere officioso del giudice d'appello in assenza di puntuale devoluzione della questione.
art. 58 della Legge n. 689 del 1981
Norma richiamata dalla difesa a sostegno della sostituzione della pena; la Corte non la considera sufficiente a superare l'onere di una specifica richiesta in appello.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Disposizione eccezionale e derogatoria del principio devolutivo dell'appello; non estensibile alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, che quindi non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la sostituzione non può essere disposta d'ufficio in appello se l'impugnazione non contiene una specifica e motivata richiesta sul punto.
- La conversione della pena detentiva in pena sostitutiva non è assimilabile ai benefici o alle diminuenti tassativamente devoluti al giudice d'appello dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
- L'onere di devoluzione della questione comporta che l'appellante alleghi in modo puntuale le ragioni a sostegno della richiesta di pena sostitutiva; in mancanza, la domanda è originariamente inammissibile.
- Il ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento d'ufficio di una pena sostitutiva, a fronte di una domanda di appello generica, è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
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