Cassazione Civile, Ordinanza n. 18584/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF per l'anno 1995. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP, che aveva ritenuto provata la presentazione di un'idonea istanza di rimborso delle somme, compensando però le spese. In appello la CTR Toscana ha rigettato sia l'appello principale dell'ufficio sia l'appello incidentale del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo articolato: nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost.; violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, sostenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione e che, essendo l'ufficio soccombente, avrebbe dovuto essere condannato alle spese.
La decisione
La Corte ha respinto la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione, rilevando che la CTR aveva esposto in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ha invece accolto il ricorso nella parte relativa alle spese, affermando che la compensazione disposta dalla CTR non era conforme ai principi applicabili, poiché non ricorrevano i presupposti di soccombenza reciproca né quelli di assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre ragioni idonee ex art. 92 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro attraverso cui vengono dedotte rispettivamente la nullità della sentenza e la violazione di legge in tema di spese
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza non è nulla se contiene una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
art. 111, comma 6, Cost.
il requisito costituzionale di motivazione risulta rispettato quando la decisione consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice
nel processo tributario le spese seguono il criterio della soccombenza
la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese; la regola risponde al principio di causalità e non ha natura sanzionatoria
la compensazione delle spese è eccezionale e richiede soccombenza reciproca oppure assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre situazioni equiparabili di grave ed eccezionale incertezza
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
le modifiche introdotte sono richiamate come applicabili ratione temporis alla fattispecie
è richiamata nel percorso normativo di modifica dell'art. 92 c.p.c.
Corte cost. n. 77/2018
viene richiamata per ribadire i limiti costituzionali alla compensazione delle spese
Massime di principio
- Nel processo tributario le spese di lite devono essere regolate, di regola, secondo il principio di soccombenza; la compensazione costituisce deroga eccezionale.
- La soccombenza va individuata in base al fatto oggettivo di aver dato causa al giudizio, non solo sulla base della contestazione espressa o della contumacia della controparte.
- La compensazione delle spese è legittima solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 92 c.p.c. o in ipotesi equiparabili di assoluta eccezionalità; non bastano formule generiche come la 'peculiarità della controversia' o il modesto valore della lite.
- Il giudice che dispone la compensazione deve indicare specifiche ragioni riconducibili ai presupposti normativi, non essendo sufficienti motivazioni apparenti o illogiche.
- Una sentenza non è nulla per difetto di motivazione quando contiene una sintetica ma intellegibile esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione.
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