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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35946/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il compenso dovuto per la redazione di un progetto di miglioramento fondiario relativo a un'azienda agricola. Il debitore propose opposizione sostenendo di avere già versato un acconto di 55 milioni di lire, mentre il creditore affermava che l'acconto fosse stato soltanto di 5 milioni e che la ricevuta prodotta fosse stata alterata con l'aggiunta di un ulteriore "5". In primo grado il tribunale, all'esito di istruttoria con interrogatorio formale, prove testimoniali, consulenza contabile e due consulenze grafologiche, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il debitore a pagare circa 13.000 euro. In appello il creditore ottenne una riforma quasi totale della decisione: la corte territoriale ritenne più convincente la seconda consulenza grafologica, reputò alterata la quietanza e condannò il debitore al pagamento di circa 40.000 euro con interessi legali dal 1997. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il debitore dedusse nullità della sentenza e motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello aveva valorizzato in modo illogico la sovrapponibilità dei segni grafici, senza spiegare perché preferisse la seconda consulenza alla prima e senza considerare circostanze, a suo dire decisive, come l'assenza di abrasioni, alterazioni materiali e inchiostri diversi. La censura, però, si risolveva secondo la Corte in una richiesta di riesame del merito delle valutazioni tecniche già compiute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione e nullità della sentenza, in realtà mirasse a contestare nel merito l'apprezzamento delle risultanze peritali, senza individuare un effettivo deficit motivazionale. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata esponeva un percorso argomentativo sufficiente, fondato sulla seconda consulenza tecnica, e che, in presenza di due consulenze contrastanti, è sufficiente la motivazione che dia conto della preferenza accordata all'una, specie quando il secondo elaborato consenta di ricostruire il ragionamento seguito e di escludere gli elementi contrari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito delle valutazioni probatorie e tecniche compiute dai giudici di merito.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di seguire il percorso logico della decisione; non sussiste motivazione apparente se la corte espone le ragioni della preferenza accordata a una consulenza tecnica rispetto a un'altra.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e di soccombenza del ricorrente, ricorre l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. n. 8429 del 2021

    "in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio ... va escluso il vizio di motivazione ... ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano ... di delineare il percorso logico seguito e ... di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario"

    Quando il giudice aderisca alla seconda di due consulenze contrastanti, la motivazione è sufficiente se il secondo elaborato consente di comprendere il percorso logico e di escludere gli elementi contrari, anche senza una confutazione analitica di ogni rilievo della prima consulenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente o di nullità della sentenza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni tecniche già apprezzate dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito si trovi di fronte a due consulenze tecniche d'ufficio contrastanti, la motivazione è adeguata se indica, anche sinteticamente, perché ritiene più persuasiva la seconda consulenza e se il relativo elaborato consente di ricostruire il percorso logico seguito.
  • Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni della decisione e le doglianze del ricorrente si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La critica in cassazione deve individuare specifici passaggi della sentenza idonei a rivelare un effettivo difetto logico o giuridico; non è sufficiente richiamare elementi fattuali già valutati dal consulente o dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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