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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12481/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colucci impugnava la conferma della condanna per vari episodi di induzione indebita (tentata e consumata) posti in essere in occasione della selezione di volontari per progetto di servizio civile, deducendo: errata qualificazione soggettiva (da pubblico ufficiale a incaricato di pubblico servizio); insufficienza o travisamento della prova circa il suo ruolo nella selezione; assenza del dolo perché la formazione sarebbe stata a pagamento da altro ente e le somme richieste avrebbero coperto costi reali; illegittimità delle statuizioni risarcitorie e loro quantificazione; violazioni processuali relative alla correlazione tra imputazione e sentenza e applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e comunque non attinente ai motivi consentiti; ha confermato la legittimità delle pronunce di merito che avevano ritenuto l'imputato responsabile (con riqualificazione nella specie da pubblico ufficiale a incaricato di pubblico servizio) e i rilievi probatori sul comportamento induttivo e sulla formazione della graduatoria basata sulla disponibilità a pagare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (per Luana Rossodivita euro 3.500 oltre accessori; per Massimiliano Muzio, Patrizia Annunziato e Lorena Di Nardo euro 4.500 ciascuno oltre accessori). Si confermano in tal modo le statuizioni di merito, ivi compresa la condanna al risarcimento dei danni morali in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione originaria (reati contestati); la pronuncia non modifica il fatto contestato ma ne discute la qualificazione soggettiva

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Riferimento al reato di induzione indebita; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici, nella forma consumata per un capo e tentata per gli altri, in base alla condotta induttiva e alla formazione della graduatoria

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato per la configurabilità del tentativo nelle fattispecie in cui la condotta non si è perfezionata per la resistenza delle vittime

  • art. 323‑bis cod. pen.

    Richiamata in primo grado con riguardo all'attenuante della particolare tenuità in relazione ad alcune condotte; la Cassazione non ha annullato le valutazioni di merito in tal senso

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sulla correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte conferma che la riqualificazione della qualifica soggettiva (pubblico ufficiale -> incaricato di pubblico servizio) non viola il principio quando la novità è prevedibile e non pregiudica la difesa

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e) e lett. c)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi proposti inammissibili o manifestamente infondati, anche perché tendevano a una rinnovata valutazione di merito vietata in sede di legittimità

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha escluso un travisamento tale da incidere sulla decisione

  • artt. 538, 539, 541 cod. proc. pen.

    Norme sulla liquidazione del danno da reato: la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno morale alle parti civili che hanno resistito all'induzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese del procedimento in cassazione a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La riqualificazione soggettiva (es. pubblico ufficiale vs incaricato di pubblico servizio) da parte del giudice non determina automaticamente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza se non altera il fatto contestato e la nuova qualificazione era prevedibile e non ha pregiudicato la difesa
  • In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione di merito: le censure fondate su diversa lettura o apprezzamento delle prove sono, salvo profili di diritto, inammissibili o manifestamente infondate
  • Nel reato di induzione indebita l'elemento soggettivo e la pressione psicologica sono valutati insieme agli elementi fattuali (contatti dopo la domanda, dichiarazioni sull'esclusione se non si paga, assenza di ricevute); la prova della gratuità della formazione o della mancanza di obblighi a carico del candidato è rilevante ma rimessa al giudice di merito
  • Il tentativo di induzione indebita consente alla vittima che ha resistito di chiedere il risarcimento del danno morale: chi ha promesso o dato l'utilità, invece, concorre alla fattispecie e non ha titolo alla riparazione
  • La quantificazione del danno morale avviene in via equitativa e il giudice assolve l'obbligo di motivazione indicando i fatti e il percorso logico, senza necessità di calcoli analitici
  • Le eccezioni processuali relative alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiedono elementi tali da dimostrare che la prova è stata travisata in modo decisivo; semplici dubbi non sono sufficienti in sede di legittimità

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