Cassazione Civile, Ordinanza n. 19991/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla TARI, che la contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario. Dopo una serie di giudizi e rinvii in Cassazione, il thema decidendum del terzo ricorso riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese processuali effettuata dalla corte tributaria di rinvio. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 4 d.m. 55/2014 e delle tabelle parametriche allegate, dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio aveva liquidato i compensi in modo complessivo e non per fasi, omettendo inoltre varie voci: la fase di studio della controversia nei giudizi di rinvio, la fase decisionale del secondo giudizio di rinvio e, per alcuni gradi, la fase istruttoria/trattazione. La doglianza riguardava quindi la correttezza del criterio di liquidazione e la completezza della motivazione sulle singole fasi professionali remunerabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto solo parzialmente fondata la censura. Ha escluso la violazione del criterio di liquidazione per fasi, osservando che la motivazione del giudice di rinvio era intellegibile perché fondata su una nota spese dettagliata, dalla quale erano state espressamente espunte alcune voci. Ha invece ravvisato errore nella mancata liquidazione della fase di studio della controversia nel secondo giudizio di appello/rinvio e della fase di studio e decisionale nel terzo giudizio di appello/rinvio, mentre ha confermato l'esclusione della fase istruttoria/trattazione per i gradi in cui non vi era stata effettiva attività difensiva, anche per la contumacia della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio al fine di evitare un inutile ulteriore passaggio, e la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito integrando la liquidazione delle spese per i giudizi di merito e regolando anche le spese del giudizio di legittimità, poste a carico dell'intimata.
Norme richiamate
Consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte lo valorizza anche in chiave di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Attribuisce alla Corte ampi poteri in tema di spese processuali, consentendole di provvedere direttamente alla loro liquidazione.
La fase istruttoria/trattazione è compensabile solo se effettivamente svolta; la liquidazione deve consentire il controllo della correttezza dei criteri applicati.
Costituisce il sistema parametricamente applicabile alla liquidazione dei compensi professionali, con riferimento alle tabelle allegate e ai minimi per fase.
Richiamato quale aggiornamento dei parametri applicabili alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di spese del processo tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare l'asserita insufficienza della motivazione sulla liquidazione delle spese.
Richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 111 Cost.
Usato per giustificare una lettura dell'art. 384 c.p.c. conforme ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Richiamato nel percorso motivazionale precedente come norma generale sulla soccombenza e sulle spese del giudizio.
artt. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794
Richiamati nel precedente passaggio della vicenda processuale in tema di liquidazione di diritti e onorari degli avvocati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione relativo alla liquidazione delle spese, la censura è fondata solo se il giudice di merito omette davvero di applicare il criterio legale per fasi o omette di motivare in modo intellegibile le voci riconosciute e quelle escluse; una liquidazione resa sulla base di nota spese analitica può essere sufficientemente controllabile anche se espressa in forma complessiva.
- La fase di studio della controversia deve essere remunerata quando la prestazione professionale relativa a quel segmento processuale sia effettivamente resa; nel giudizio di rinvio essa comprende almeno l'esame della sentenza di cassazione.
- La fase istruttoria/trattazione è dovuta solo se effettivamente svolta; in mancanza di costituzione della controparte o di attività difensive apprezzabili, la sua liquidazione può essere esclusa.
- Nel giudizio di rinvio chiamato al solo ricalcolo delle spese, non spetta automaticamente il compenso per una nuova fase istruttoria, se non vi è stata una nuova trattazione in senso tecnico.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito anche sulla liquidazione delle spese, evitando un inutile rinvio.
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