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Ordinanza

Ordinanza n. 1279/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta dal Comune di Catania per l’affidamento dell’appalto “PROCEDURA APERTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSETTO VIARIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA. – BLOCCO TORRE ALLEGRA E BLOCCO TORRAZZE” CIG B841368FBE - CUP D67H24007320001, nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione della procedura alla ditta Fresta Rosario Antonio e non all’odierna ricorrente Consorzio Stabile Agoraa S.C. a r.l. ed in particolare: - della Deliberazione n. 05/LLPP/480 del 11.12.2025 di aggiudicazione della procedura in favore della ditta Fresta Rosario Antonio, dal contenuto sconosciuto, solo “comunicata” nei suoi estremi a mezzo pec all’odierno ricorrente in data 19.12.2025 e mai allegata alla prefata comunicazione e/o pubblicata sul portale digitale dell’amministrazione a termini di legge, nonché della comunicazione di aggiudicazione stessa del 19.12.2025; - della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 23-24 ottobre 2025 e del medesimo verbale di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni e ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 per l’individuazione della soglia di anomalia, ha falsato gli esiti di gara precludendo al Consorzio Stabile Agoraa S.C. a r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - di tutti i verbali pubblici e riservati nonché di tutte le operazioni di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni ed ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, hanno falsato gli esiti di gara e precluso al Consorzio Stabile Agoraa S.C. a r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - ove occorra, del bando, del disciplinare, del capitolato e di ogni ulteriore atto e/o documento di gara, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla Stazione appaltante, laddove lesivo degli interessi del ricorrente e nelle sole parti in cui consentirebbero alla Committenza di ricorrere al criterio assoluto nella determinazione della soglia di anomalia; - ove occorra, per la declaratoria di illegittimità/nullità del par. 1.4 del disciplinare che disciplina l’accettazione e l’utilizzo della piattaforma telematica di gara “Net4market” nella parte in cui, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla S.A., la piattaforma telematica di gara consentirebbe alla Committenza di selezionare ai fini della determinazione della soglia di anomalia secondo il metodo A) dell’Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023, o il criterio c.d. “assoluto” oppure il criterio del “blocco unitario”, limitatamente alla parte in cui consentirebbe di opzionare anche il criterio “assoluto” in spregio ai parametri normativi vigenti del “blocco unitario”; - del riscontro del Comune di Catania (prot. n. 549945 del 2.12.2025) all’istanza di riesame degli esiti concorsuali presentata dall’odierno ricorrente in data 26.11.2025 nella parte in cui ha respinto l’istanza di riesame; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione resistente in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ove lesivo degli interessi del ricorrente; con richiesta - di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con l’impresa controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121-122 c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito; - in ogni caso, di riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione d’offerta ed al provvedimento di aggiudicazione della controinteressata aggiudicataria illegittimamente sottratti all’ostensione dalla S.A.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione di una gara per interventi di riqualificazione viaria della zona industriale di Catania e atti di gara relativi alla determinazione della soglia di anomalia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il consorzio ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa controinteressata, deducendo che la stazione appaltante avrebbe applicato in modo non conforme alla disciplina vigente il metodo A dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 per il calcolo della soglia di anomalia. Secondo il ricorrente, l’utilizzo del criterio cosiddetto assoluto, anziché del criterio del blocco unitario, avrebbe alterato gli esiti della gara, impedendogli di risultare aggiudicatario. Sono stati inoltre contestati, ove occorrente, il bando, il disciplinare, il capitolato e la disciplina della piattaforma telematica Net4market, nella parte in cui avrebbero consentito la scelta del criterio assoluto; è stata prospettata l’illegittimità o nullità del paragrafo 1.4 del disciplinare. Il ricorrente ha anche impugnato il rigetto dell’istanza di riesame e ha chiesto l’accesso alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicataria e al provvedimento di aggiudicazione, nonché, in caso di sottoscrizione del contratto, il subentro previa declaratoria di inefficacia o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo necessario un approfondimento nel merito, anche in considerazione del contrasto giurisprudenziale e interpretativo sul punto controverso relativo al criterio di calcolo della soglia di anomalia. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Catania, da eseguire entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, imponendo di fornire chiarimenti documentati sulle modalità di formazione, sull’eventuale allegazione alla lex specialis e sulla data di pubblicazione della scheda “Informazioni” pubblicata sul sito istituzionale, nella quale sarebbe stata contenuta la determinazione della stazione appaltante di adottare, quale algoritmo per le offerte anomale, il metodo A con criterio assoluto per le offerte pari anomale. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 maggio 2026. Non è stata assunta alcuna decisione definitiva sull’annullamento dell’aggiudicazione, sull’accesso, sul subentro o sul risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio non può essere definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La definizione del giudizio con sentenza semplificata è stata esclusa perché la controversia richiede un approfondimento nel merito, anche in ragione del contrasto giurisprudenziale e interpretativo.

  • Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    Metodo A (Taglio delle ali con criterio assoluto offerte pari anomale)

    La disciplina è richiamata quale parametro normativo controverso per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

  • artt. 121-122 c.p.a.

    previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121-122 c.p.a.

    Sono richiamati dal ricorrente per fondare la domanda subordinata al mancato conseguimento dell’aggiudicazione, relativa all’inefficacia del contratto e al subentro; la relativa domanda non è stata decisa con l’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando la definizione immediata del giudizio è resa inopportuna dalla complessità della questione e dall’esistenza di un contrasto giurisprudenziale o interpretativo sul punto decisivo, il giudice amministrativo deve disporre l’approfondimento nel merito in udienza pubblica, senza definire la causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
  • In una controversia sulla legittimità del criterio utilizzato per il calcolo della soglia di anomalia in una gara pubblica, è istruttoriamente rilevante accertare se la scelta dell’algoritmo e del relativo criterio applicativo sia stata formalizzata, allegata alla lex specialis e resa conoscibile ai concorrenti mediante pubblicazione, nonché la data di tale pubblicazione.
  • Quando l’amministrazione afferma o risulta aver pubblicato su un sito istituzionale una scheda contenente la scelta del metodo di calcolo delle offerte anomale, il giudice può richiedere chiarimenti documentati sulle modalità di pubblicazione e sulla sua conoscibilità da parte degli operatori economici partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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