Cassazione Civile, Ordinanza n. 34932/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per IRES, IRAP e IVA riferito all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese. I due soggetti che avevano proposto il ricorso sostenevano, da un lato, che non poteva operare il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione della società e che l'Ufficio non aveva provato i presupposti della loro pretesa responsabilità come ex soci nei limiti dell'attivo liquidato; dall'altro lato, denunciavano l'omessa pronuncia della sentenza di appello su specifiche doglianze relative al recupero a tassazione di ricavi per la vendita di cinque unità immobiliari e al recupero di costi, assumendo che i lavori extra capitolato e numerose prestazioni edilizie fossero stati effettivamente eseguiti e documentati da altre imprese o da una ditta individuale con fatture e pagamenti prodotti in giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di interesse, perché la decisione impugnata si fondava anche su autonome rationes decidendi non censurate; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di appello relativi alle contestazioni sui maggiori ricavi e sui costi recuperati a tassazione. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia
la mancata decisione su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
è evocato dal ricorrente come regola sull'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria
è richiamato dal ricorrente in tema di effetti della cancellazione della società e di responsabilità dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
è richiamato dal ricorrente quale norma sul differimento quinquennale degli effetti estintivi della società cancellata
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse viene censurata in cassazione, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della decisione se permane una ratio non impugnata idonea da sola a sorreggerla.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., poiché il giudice di secondo grado deve prendere posizione su tutte le domande, eccezioni e censure ritualmente proposte.
- Ai fini della censura per omessa pronuncia è sufficiente che il motivo di appello contenga una domanda o eccezione con contenuto concreto e specifico: la totale mancanza di decisione su quel capo determina la nullità della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità la parte ricorrente deve censurare tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata, altrimenti manca l'interesse alla cassazione della pronuncia nel suo complesso.
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