Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato l'imputata colpevole del delitto di truffa e le aveva riconosciuto le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., censurando: a) l'illegittimo riconoscimento delle attenuanti generiche e la carenza motivazionale in relazione all'art. 62 n. 6 c.p.; b) l'erroneo bilanciamento delle circostanze eterogenee con conseguente applicazione di una pena inferiore al minimo edittale (violazione dell'art. 69, comma 4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per remissione di querela: la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputata ha accettato, e, in ragione della novella di cui al d.lgs. n. 150/2022 (entrata in vigore il 30/12/2022) che ha modificato l'art. 649-bis c.p. escludendo la rilevanza della recidiva ai fini della procedibilità d'ufficio, la rimessione ha efficacia estintiva. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del reato e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, art. 2 lett. q)
Ha novellato l'art. 649-bis c.p., modificando il regime di procedibilità di taluni reati (tra cui la truffa) ed escludendo la rilevanza della recidiva ai fini della procedibilità d'ufficio; perciò la truffa può divenire procedibile a querela anche in presenza di recidiva
Dopo la novella, nelle ipotesi previste l'esistenza della recidiva non rende più d'ufficio la procedibilità del reato; ciò rende efficace la remissione di querela anche quando in precedenza la recidiva avrebbe comportato procedibilità d'ufficio
La fattispecie di truffa, alla luce della modifica normativa, può essere estinta per remissione di querela se sussistono i presupposti formali della rimessione e dell'accettazione
La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva riconosciuto questa attenuante senza adeguata motivazione; tuttavia la Cassazione non ha risolto il merito della doglianza perché ha pronunciato l'estinzione del reato per remissione di querela
Il Procuratore Generale lamentava la violazione del divieto di prevalenza e l'irrogazione di pena sotto il minimo edittale; la Cassazione non è intervenuta sul merito di tale censura dopo aver accertato l'estinzione del reato
Norma richiamata per la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 24246/2004 e altre)
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta e ritualmente accettata anche in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, se il ricorso è tempestivo
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata dall'imputato, estingue il reato anche se la rimessione interviene in pendenza del ricorso per cassazione, purché il ricorso sia tempestivo; il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio tale estinzione.
- Dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 l'esistenza della recidiva non impedisce più che talune fattispecie (tra cui la truffa) siano perseguite a querela: quindi una rimessione di querela può recuperare efficacia estintiva anche quando in precedenza il reato sarebbe stato procedibile d'ufficio.
- Se interviene la remissione di querela e il reato è estinto, le doglianze relative alla motivazione sulle attenuanti o al calcolo della pena possono diventare improcedibili perché assorbite dall'estinzione del reato.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare tempestivamente il regime di procedibilità applicabile (alla data dei fatti e alla data della remissione) e l'effettiva accettazione della rimessione da parte dell'imputato per valutare l'effetto estintivo.
- Quando si contesta il riconoscimento di attenuanti o il corretto bilanciamento delle circostanze, l'intervento del giudice di legittimità può essere escluso se sopravvengono cause estintive; tuttavia è buona prassi documentare sempre le ragioni alla base del riconoscimento o del rifiuto delle circostanze per resistere a eventuali censure
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