Cassazione Penale, Sentenza n. 41661/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva assolto Lestingi per i commenti del 25/06/2018 (qualificati come ingiuria aggravata ma ritenuti non tipici di reato) e aveva invece confermato la condanna per diffamazione aggravata relativa a due video pubblicati il 21/06/2018 sui social network. Il ricorrente proponeva due motivi: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione per aver escluso la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p. e art. 21 Cost.); (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), deducendo che il diniego si sarebbe basato impropriamente sui precedenti penali senza che fosse contestata la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i giudici di merito hanno valutato oggettivamente il contesto politico-sociale e la portata delle espressioni, constatando che le frasi proferite (tra cui "Uno che viene ancora aiutato la mattina dalla mamma a vestirsi, che non ha mai lavorato, che non ha né arte né parte... uno non può passare dal divano alla poltrona") erano gratuitariamente denigratorie e sproporzionate rispetto al legittimo diritto di critica, travalicandone i limiti e ledendo la reputazione. Ha inoltre respinto il secondo motivo: la Corte d'appello ha correttamente negato le attenuanti generiche tenendo conto dei precedenti penali, principio conforme alla giurisprudenza che permette di considerare i precedenti ai fini del diniego delle generiche anche se la recidiva non è stata formalmente contestata. Conseguentemente il verdetto di condanna per diffamazione aggravata (relativa ai due video) è confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La scriminante (diritto di critica) è stata ritenuta inapplicabile perché le espressioni hanno ecceduto i limiti della dialettica politica, configurandosi come attacchi personali gratuiti alla reputazione.
art. 21 Cost.
Il diritto di manifestare il pensiero è bilanciato con il diritto alla reputazione: la libertà di espressione non copre aggressioni gratuite alla sfera personale dell'avversario.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate come base formale dei motivi di impugnazione (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica/contraddittoria). La Corte le ha ritenute infondate nel merito.
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base di precedenti penali: i precedenti possono influire sulla concessione delle generiche anche se la recidiva non è stata contestata.
Richiamata nella giurisprudenza citata: l'aumento di pena per recidiva richiede contestazione formale, ma ciò non impedisce l'uso dei precedenti per valutare le attenuanti generiche o la determinazione della pena base.
art. 613, comma 3, cod. proc. pen.
Nel giudizio di cassazione la rinuncia del difensore di fiducia, se intervenuta dopo la tempestiva notificazione dell'avviso di udienza, non impedisce la celebrazione dell'udienza e non obbliga alla nomina di un difensore d'ufficio per quella udienza.
Massime di principio
- La critica politica è tutelata, ma quando i toni trascendono la dialettica pubblica e diventano attacchi personali gratuiti alla reputazione, possono integrare il reato di diffamazione.
- Il giudice valuta la offensività delle espressioni non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, considerando il contesto sociale e politico e l'effetto sul mondo di riferimento dell'offeso.
- I precedenti penali possono legittimamente influenzare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, anche se la recidiva non è stata formalmente contestata.
- Nel ricorso per cassazione la Corte può riesaminare la materialità e la portata offensiva delle espressioni e non è vincolata alla sola verifica formale degli elementi di fatto valutati in grado di merito.
- La rinuncia del difensore di fiducia dopo la notifica dell'avviso d'udienza non sospende automaticamente il processo in cassazione: l'udienza può svolgersi regolarmente salvo che non venga nominato un difensore sostitutivo per un nuovo avviso.
- Chi intende fare critica politica online dovrebbe mantenere contenuti focalizzati sulle idee, azioni o programmi, evitando formule umilianti o gratuitemente degradanti che possano travalicare i limiti della libertà di espressione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41647/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →