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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36203/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentato furto in abitazione sostenendo che era stata erroneamente negata la sospensione del procedimento con messa alla prova. La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile la messa alla prova per il limite edittale (pena massima superiore a quattro anni). Il ricorrente deduceva che l'art. 168-bis c.p. non si limita al solo limite edittale ma include anche i reati elencati nell'art. 550, comma 2, c.p.p., tra i quali rientra, per giurisprudenza costante, il furto in abitazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo. Ha chiarito che l'art. 168-bis c.p., letto insieme all'art. 550, comma 2, c.p.p., consente la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per il furto in abitazione, poiché tale fattispecie va ricondotta tra i reati per i quali si procede a citazione diretta. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione del giudice di merito per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 168-bis c.p.

    disciplinante la sospensione del procedimento con messa alla prova

    Va interpretato tenendo conto non solo del limite edittale (pena detentiva massima non superiore a 4 anni) ma anche dei reati richiamati dall'art. 550, comma 2, c.p.p., per i quali la messa alla prova è ammessa

  • art. 550, comma 2, c.p.p.

    elenca i reati per i quali si procede per citazione diretta a giudizio (lett. f) comprende il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p.)

    La Corte ha ritenuto che, per giurisprudenza consolidata, il furto in abitazione debba essere ricondotto a questa previsione nonostante la mancata specifica menzione legislativa, permettendo l'accesso alla messa alla prova

  • art. 625 c.p.

    Richiamato per confronto normativo: il furto aggravato è inserito in art. 550 c.p.p. e la giurisprudenza estende analiticamente la stessa collocazione al furto in abitazione

  • art. 624-bis c.p.

    furto in abitazione e furto con strappo (introdotto dalla legge n.128/2001)

    Non essendo originariamente menzionato in art. 550 c.p.p., la Corte ha operato un'integrazione interpretativa per ricondurre anche questa fattispecie tra quelle procedibili con citazione diretta e, quindi, compatibile con la messa alla prova

  • legge n. 103/2017

    modifiche ai minimi edittali per alcune fattispecie di furto

    La Corte osserva che, nonostante le modifiche legislative agli edittali, il diritto vivente giurisprudenziale continua a ricondurre il furto in abitazione alla previsione dell'art. 550, comma 2

Massime di principio

  • L'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova non va valutato esclusivamente sulla base del limite edittale, ma anche in relazione ai reati espressamente richiamati dall'art. 550, comma 2, c.p.p.
  • Per fattispecie introdotte o modificate successivamente al codice (es. furto in abitazione), la giurisprudenza può supplire alla mancata menzione legislativa riconducendo tali reati alle previsioni procedurali pertinenti (diritto vivente).
  • Se la fattispecie è riconducibile a quelle procedibili con citazione diretta ai sensi dell'art. 550, comma 2, la messa alla prova può essere ammessa anche se il massimo edittale supera i quattro anni.
  • In caso di decisione negativa sulla messa alla prova fondata su una lettura formale del limite edittale, è possibile impugnare sulla base della interpretazione sistematica degli artt. 168-bis c.p. e 550 c.p.p.; la Cassazione può annullare e rinviare per nuova valutazione.
  • Sul rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la messa alla prova, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che include il furto in abitazione tra le fattispecie procedibili a citazione diretta

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