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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33842/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze pronunciata in sede di giudizio di rinvio. La decisione impugnata aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione relativamente a numerose contestazioni e aveva rideterminato la pena, per le residue imputazioni, in due anni e due mesi di reclusione. Il ricorso articolava quattro motivi: violazione degli artt. 627 e 628 c.p.p., per asserito erroneo esercizio dei poteri del giudice del rinvio; vizio di motivazione quanto alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione; motivazione apparente sulla determinazione della pena base; violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche, assertive e dirette a ottenere una rivalutazione di profili di merito. Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata aveva valorizzato, in senso sfavorevole, la pluralità dei ruoli ricoperti dall'imputata nel meccanismo delittuoso e la molteplicità delle azioni illecite, considerate sintomatiche di una radicata attitudine delinquenziale. Quanto agli aumenti per la continuazione, il ricorso non indicava il concreto beneficio derivante dall'eventuale accoglimento della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi fortemente generici e meramente assertivi. Ha escluso vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche e ha rilevato che la valutazione di tali circostanze appartiene alla discrezionalità del giudice di merito quando sia congruamente e logicamente motivata. Ha inoltre ritenuto aspecifica la censura sugli aumenti per la continuazione, richiamando il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che contesti genericamente la motivazione senza indicare il concreto vantaggio conseguibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato come parametro delle censure relative ai vizi della motivazione.

  • art. 627 c.p.p.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai poteri del giudice del rinvio; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità.

  • art. 628 c.p.p.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al giudizio di rinvio; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e degli aumenti per la continuazione.

  • art. 133 c.p.

    La Corte ha precisato che la motivazione sul trattamento sanzionatorio non deve necessariamente esaminare tutti i parametri indicati dalla norma.

  • art. 168 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, logica, coerente e non contraddittoria.
  • Il giudice che neghi le attenuanti generiche non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché indichi elementi concretamente ritenuti ostativi alla concessione.
  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che contesti la misura degli aumenti per la continuazione senza indicare quale concreto beneficio deriverebbe dall'accoglimento della censura.
  • Quando gli aumenti per i reati satellite siano di entità esigua, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata per ciascun aumento, non risultando in radice configurabile un abuso della discrezionalità sanzionatoria.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura meramente assertiva che solleciti una nuova valutazione di fatto di elementi già esaminati dal giudice di merito senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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