Cassazione Penale, Ordinanza n. 11920/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto o comunque regolato in senso sfavorevole la sua richiesta relativa al regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. La questione riguardava la possibilità per i detenuti sottoposti a tale regime di trattenere in cella il fornello e le pentole anche in orari diversi dalle fasce previste per la cottura dei cibi. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, l'illegittimità della disciplina applicata; la Corte rileva però che il motivo era già stato più volte sottoposto al giudice di legittimità e che esiste un orientamento consolidato contrario alla tesi del ricorrente, reputando la differenziazione rispetto ai detenuti comuni giustificata e non discriminatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già stata affrontata in precedenti decisioni della stessa Sezione, nelle quali si è formato un orientamento consolidato secondo cui la disciplina differenziata sulle fasce orarie per l'uso/trattenimento di fornello e pentole nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. trova sufficiente giustificazione e non presenta profili discriminatori tali da giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il regime detentivo speciale può prevedere una disciplina differenziata rispetto ai detenuti comuni, anche quanto alla disponibilità di fornello e pentole in fasce orarie determinate; tale differenziazione è ritenuta giustificata e non discriminatoria.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura una disciplina già oggetto di orientamento consolidato di legittimità, senza offrire argomenti idonei a superarlo.
- Nel regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. sono legittime regolamentazioni differenziate rispetto alla detenzione ordinaria, purché sorrette da una sufficiente giustificazione e non connotate da irragionevole discriminazione.
- La mera diversità delle fasce orarie o delle modalità di possesso/uso di oggetti consentiti in cella non integra di per sé un vizio di legittimità, se la disciplina risponde alle finalità del regime speciale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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