Cassazione Penale, Sentenza n. 506/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cinque motivi principali: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (divieto di bis in idem), sostenendo che il medesimo fatto storico era già stato giudicato in un precedente procedimento per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), dal quale era stato assolto con sentenza irrevocabile, e che quindi non poteva esservi nuovo processo per la stessa condotta - in particolare rispetto al capo G (falsa attestazione nel P.R.A.); 2) analoga censura per il capo H, ritenendo che la declaratoria di prescrizione fosse invece improcedibilità per ne bis in idem; 3) vizio di motivazione sulla responsabilità per il capo G per mancata prova della partecipazione concorsuale dell'imputato, alla luce delle assoluzioni per gli altri fatti; 4) censure sulle statuizioni civili che dovrebbero cadere se venissero accolti i primi motivi; 5) doglianze sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e mancata motivazione circa la sospensione condizionale della pena).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati o inammissibili. In particolare: è stato confermato che non sussiste violazione del divieto di bis in idem processuale perché la precedente sentenza del Tribunale di Roma aveva escluso l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio in relazione a una falsificazione materiale del veicolo (alterazione di targa/telaio), mentre le condotte censurate nel processo attuale erano di natura documentale/ideologica (falsa attestazione al P.R.A.), ossia oggettivamente differenti. La Corte ha richiamato il principio dell'"idem factum" (triade condotta-nesso causale-evento) e la giurisprudenza CEDU e costituzionale, evidenziando che la precedente sentenza non si era pronunciata sulla falsificazione documentale. Le doglianze sul profilo di partecipazione concorsuale sono state ritenute generiche e reiterative delle argomentazioni già esaminate in appello; le critiche al trattamento sanzionatorio sono state giudicate manifestamente infondate, con richiamo al potere discrezionale del giudice e al principio secondo cui la sospensione condizionale non può essere poi contestata in cassazione se non richiesta nei gradi di merito. Restano ferme le statuizioni: assoluzione per il capo F, prescrizione per il capo H, condanna per il capo G (pena rideterminata come in appello) e conferma delle statuizioni civili.
Norme richiamate
Norma che regola l'impedimento per il ne bis in idem processuale; qui discussa alla luce della giurisprudenza CEDU e della Corte costituzionale sul criterio dell'idem factum (identità storico-naturalistica del fatto). La Corte ha ritenuto che non ricorra ne bis in idem perché il precedente giudicato non ha riguardato la stessa configurazione storico-naturalistica del fatto oggetto dell'attuale processo.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Principio europeo del divieto di doppio processo per lo stesso reato; applicato secondo l'interpretazione della Corte EDU (sent. Zolotukhin, Grande Camera 10/02/2009) che privilegia l'idem factum rispetto all'idem legale, ossia l'identità degli atti/materialità del fatto e non la sola qualificazione giuridica.
Norma sul riciclaggio; nel caso concreto la sentenza di primo grado aveva escluso l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio (alterazione materiale del bene), motivo per cui la Cassazione ha ritenuto che quel giudicato non impedisse la valutazione di diverse condotte di falso documentale nel successivo processo.
Riferito come capo F) per il quale è intervenuta l'assoluzione in appello; norma sul falso ideologico in atti.
Riferito come capo H) per il quale la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione; il ricorso contestava invece l'improcedibilità ex art. 649 c.p.p., censura non accolta.
artt. 110 - 48 - 479 in relazione all'art. 476 co. 2 cod. pen.
Norme richiamate per il capo G) (concorso di reati e fattispecie relative al falso documentale) oggetto di conferma della condanna in appello e della riformulazione della pena.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice può ritenere o escludere le attenuanti anche valutando un solo elemento ritenuto prevalente; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego, esercitando discrezionalità non censurabile in cassazione.
Orientamenti giurisprudenziali (Corte Cost., Sez. Un., Corte EDU, Cassazione)
Corte Cost. n. 200/2016; CGE, Zolotukhin 10/02/2009; Sez. Un. Donati n. 34655/2005
Richiamati per definire l'idea di 'idem factum' (triade condotta-nesso-evento) e la distinzione tra ne bis in idem sostanziale e processuale; la giurisprudenza interna ed europea è stata applicata per escludere la violazione del divieto di doppio processo nel caso concreto.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem processuale va valutato con il criterio dell'"idem factum": conta l'identità storico-naturalistica del fatto (condotta-nesso causale-evento), non la sola coincidenza della qualificazione giuridica.
- La stessa vicenda storico-materiale può dar luogo a reati diversi e non sempre impedisce un secondo procedimento, purché i fatti rilevati siano effettivamente differenti nella loro dimensione materiale (es. falsificazione materiale del bene vs falso documentale).
- La distinzione tra ne bis in idem sostanziale e processuale è centrale: il primo si risolve con criteri di specialità fra norme penali, il secondo con l'accertamento dell'identità del fatto già giudicato; i rimedi sono diversi (es. improcedibilità per quest'ultimo).
- Una sentenza di assoluzione per un reato non necessariamente preclude il giudizio su una diversa fattispecie se il primo giudizio non ha trattato o non ha formato giudicato sulla stessa configurazione fattuale nella sua totalità (e manca l'annotazione di irrevocabilità quando necessaria).
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la semplice rivalutazione del compendio probatorio: motivazioni di merito adeguate e non manifestamente illogiche o contraddittorie resistono al sindacato di legittimità.
- La mancata richiesta in sede di merito di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) impedisce di farne oggetto di doglianza in cassazione per omessa motivazione.
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