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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23269/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto con cui era stata confermata, in parte ridotta, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contestando la mancata sussistenza dei presupposti di legge: in particolare la presumibile abitualità e l'attualità della sua pericolosità sociale. Deduceva che la devianza era stata limitata a un periodo di circa due mesi nel 2020, che non poteva essere ritenuta indice di vita abituale dedita a reati; inoltre contestava l'utilizzo di fatti del 2013 non trascinati a condanna e l'omessa valutazione della documentazione difensiva, qualificando la motivazione della Corte come meramente apparente

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e che la censura della motivazione sia limitata al caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato e confrontato gli argomenti della difesa, valutando anche fatti anteriori e procedimenti pendenti e trovando, in ogni caso, un nesso tra i reati del 2019 e quelli del 2020. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, decreto legislativo 159/2011

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita il sindacato di legittimità sui motivi di merito e sulla motivazione

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575)

    Richiama la disciplina che regola i mezzi di impugnazione nel contesto delle misure di prevenzione, collegandosi al limite di ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La gravità dell'illogicità manifesta, quale vizio di motivazione, è in genere traslata nel novero dei vizi non deducibili in cassazione nelle misure di prevenzione; è ammessa solo la censura per motivazione inesistente o meramente apparente quando ometta del tutto il confronto con un elemento potenzialmente decisivo

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comminazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: le censure di merito sono fortemente limitate.
  • In materia di misure di prevenzione il giudice può valutare anche fatti non definitivi con sentenza di condanna (procedimenti pendenti, riconoscimenti, confessioni) purché emergano indici significativi della pericolosità.
  • La critica alla motivazione è ammissibile in cassazione solo se si dimostra che la motivazione è assente o meramente apparente, ossia che il giudice non si sia confrontato affatto con un elemento potenzialmente decisivo presentato dalla parte.
  • Per valutare l'abitualità e l'attualità della condotta rileva la sequenza temporale e la sovrapponibilità delle modalità esecutive: episodi recenti e ripetuti possono prevalere su fatti isolati e più remoti.
  • Produrre documentazione difensiva è necessario, ma per ottenere l'annullamento per carenza motivazionale occorre dimostrare che il giudice non l'ha considerata in alcun modo; una valutazione sostanziale della difesa esclude l'inammissibilità del ricorso.
  • Il ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche (spese e somma a titolo di ammenda), quindi valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre cassazione.

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