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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13345/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto solo il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo e ha rigettato il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing traslativo avente ad oggetto un immobile, stipulato nel 2007 e risolto nel 2012 per inadempimento dell'utilizzatrice a seguito dell'attivazione della clausola risolutiva espressa. Il fallimento dell'utilizzatrice aveva agito per ottenere la restituzione dei canoni già pagati, e il giudice di primo grado aveva accolto la domanda restitutoria, condannando la concedente alla restituzione di oltre 326 mila euro, mentre aveva ritenuto tardiva la domanda della concedente volta a ottenere equo indennizzo/equo compenso o risarcimento del danno. In appello la concedente ha censurato: 1) l'omessa considerazione del contenuto del contratto, che disciplinava gli effetti della risoluzione e prevedeva una penale/diritto di trattenere quanto versato; 2) l'erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina sopravvenuta della l. n. 124/2017 o dell'art. 72-quater l. fall., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare tale disciplina anziché l'art. 1526 c.c.; 3) l'erronea qualificazione come domanda tardiva della richiesta di equo indennizzo/risarcimento, che secondo la ricorrente costituiva invece eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa restitutoria del fallimento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorso non dimostrava in modo autosufficiente che la clausola invocata fosse stata effettivamente proposta e devoluta al giudice di merito, trattandosi peraltro di clausola penale non rilevabile d'ufficio; ha rigettato il secondo motivo, richiamando il principio di irretroattività della l. n. 124/2017 e la permanenza, per i leasing traslativi risolti prima della nuova legge e seguiti da fallimento successivo, dell'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la pretesa della concedente di far valere un controcredito per neutralizzare, in tutto o in parte, la domanda del fallimento integrava eccezione riconvenzionale e non domanda autonoma, con conseguente erroneità della decisione di merito che l'aveva ritenuta tardiva senza verificare correttamente la tempestiva introduzione del fatto difensivo nel primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo per sostenere la corretta lettura del contratto e dei suoi effetti.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo sulla struttura e disciplina del contratto.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, in tema di autonomia negoziale e regolamentazione convenzionale degli effetti della risoluzione.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per sostenere che il contratto di leasing dovesse essere interpretato secondo le clausole pattuite dalle parti.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per affermare la vincolatività del contratto e delle pattuizioni sugli effetti della risoluzione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e puntualmente riportata nel ricorso; nel caso concreto il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo e nel terzo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo e nel terzo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte afferma che, quando si deduce error in procedendo e omessa pronuncia, è necessario riportare compiutamente gli atti e le difese rilevanti, pena inammissibilità.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l'interpretazione e l'applicazione della disciplina sopravvenuta.

  • art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124/2017

    La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite che esclude la retroattività della disciplina del leasing finanziario introdotta dalla l. n. 124/2017.

  • art. 72-quater l. fall.

    Indicato come disciplina invocata dalla ricorrente; la Corte esclude la sua applicazione al caso, perché la fattispecie rientra nel regime precedente per leasing traslativo risolto prima della riforma.

  • art. 1526 c.c.

    Per i leasing traslativi risolti prima della l. n. 124/2017 e seguiti da fallimento successivo dell'utilizzatore, la Corte ribadisce l'applicazione analogica della disciplina dell'art. 1526 c.c.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato per affermare che, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può far valere in via riconvenzionale un proprio controcredito senza passare dal rito speciale di accertamento del passivo.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte precisa che l'eccezione riconvenzionale è ammissibile solo se il fatto su cui si fonda è stato tempestivamente introdotto nel primo grado secondo i termini processuali.

  • art. 72 l. fall.

    La Corte escludeva che fosse applicabile, poiché non era in discussione lo scioglimento del contratto per fallimento dell'utilizzatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se la parte dimostra di avere ritualmente devoluto al giudice di merito la domanda o l'eccezione e ne indica con precisione il contenuto e la sede processuale; il giudice di legittimità non può supplire a carenze di autosufficienza del ricorso.
  • Le clausole contrattuali che abbiano natura di clausola penale o che comunque attribuiscano un rimedio convenzionale non sono rilevabili d'ufficio: la parte interessata deve chiederne tempestivamente l'applicazione nel giudizio di merito.
  • Per i contratti di leasing finanziario di tipo traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017, e rispetto ai quali il fallimento dell'utilizzatore intervenga successivamente alla risoluzione, continua ad applicarsi in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c., non essendo retroattiva la nuova normativa di settore.
  • Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione o in via riconvenzionale un proprio controcredito al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa attorea: in tal caso la difesa non va qualificata come domanda autonoma, ma come eccezione riconvenzionale.
  • La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale dipende dal risultato processuale perseguito: se la finalità è soltanto ottenere il rigetto, totale o parziale, della domanda avversaria mediante l'allegazione di un controcredito o di un fatto estintivo/modificativo, si è in presenza di eccezione riconvenzionale, soggetta ai relativi limiti di tempestiva introduzione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaNullitàEccessiva onerosità sopravvenuta

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