Cassazione Penale, Sentenza n. 36363/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La terza interessata ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Catania del 30 maggio 2026, che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Catania il 9 aprile 2026 sul compendio aziendale della ditta individuale della ricorrente e sulla sua partecipazione del 10% nella NGC S.r.l., nel procedimento per reati di bancarotta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta delle imposte a carico di altri indagati. Ha dedotto: 1) motivazione apparente sulla pertinenzialità del compendio sequestrato rispetto ai reati; 2) omissione di motivazione sul nesso di pertinenzialità specifico della quota del 10% nella NGC S.r.l.; 3) carenza di motivazione sul rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare, senza esaminare tali censure, perché il difensore non era munito di procura speciale idonea: l’atto prodotto, pur denominato procura speciale, conteneva una generica nomina fiduciaria e il conferimento di facoltà d’impugnazione, era datato 13 maggio 2026, quindi anteriore all’ordinanza impugnata, e non individuava specificamente l’impugnazione contro quel provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale del difensore della terza interessata, ai sensi dell’art. 100 c.p.p. Ha ritenuto che la procura, nelle impugnazioni cautelari reali proposte dal terzo, debba individuare il provvedimento da impugnare e non possa essere rilasciata prima della sua emissione, poiché solo allora sorge l’interesse all’impugnazione. La generica attribuzione di facoltà di proporre ricorsi contro ordinanze non soddisfa tale requisito. Il difetto non è sanabile successivamente né mediante la concessione del termine previsto dall’art. 182 c.p.c.; le censure sul sequestro sono rimaste assorbite e non esaminate. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa ravvisata nei profili d’inammissibilità emergenti dall’atto impugnatorio.
Norme richiamate
per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale»
Il terzo interessato, portatore di un interesse meramente civilistico, deve stare in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale; una nomina fiduciaria con generiche facoltà d’impugnazione non è sufficiente.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando l’inammissibilità dipende da profili di colpa emergenti dall’atto impugnatorio, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata determinata in 3.000 euro.
D’altra parte, come ha già avuto modo di precisare questa Corte, l’assenza della procura speciale che determina l’inammissibilità del ricorso non può essere sanata mediante la concessione di un termine a norma dell'art. 182 cod. proc. civ.
La mancanza della procura speciale richiesta per l’impugnazione penale non può essere sanata concedendo il termine previsto dall’art. 182 c.p.c.; la Corte richiama inoltre l’impossibilità di sanare ex post il difetto nel giudizio penale.
La disposizione è richiamata in relazione alla misura cautelare reale e alle censure sulla pertinenzialità e sulla proporzionalità del sequestro, ma tali questioni non sono state esaminate per l’inammissibilità preliminare del ricorso.
La disposizione è menzionata tra le norme invocate nel ricorso contro l’ordinanza in materia di sequestro preventivo; la Corte non ha esaminato le relative doglianze.
Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Il ricorso è stato trattato senza udienza orale e senza intervento delle parti, secondo la modalità processuale indicata dalla disposizione.
La norma è richiamata come base dei motivi di ricorso, ma la Corte non ha scrutinato le censure di legittimità perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale.
La disposizione è citata nel richiamo alla disciplina degli incombenti del tribunale in materia di impugnazioni cautelari reali; non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.
La disposizione è citata insieme all’art. 324 c.p.p. nel richiamo agli incombenti del tribunale, ma la decisione non ne offre un’interpretazione autonoma.
La norma è richiamata soltanto per indicare l’analogia tra la regola della procura speciale applicabile al terzo interessato nel processo penale e quella prevista per il processo civile.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni cautelari reali proposte nell’interesse di un terzo, il difensore deve essere munito della procura speciale richiesta dall’art. 100 c.p.p.; una nomina fiduciaria accompagnata dal conferimento generico di facoltà di proporre impugnazioni non è sufficiente.
- La procura speciale per impugnare deve essere rilasciata dopo l’emissione del provvedimento impugnato e individuarne specificamente l’oggetto, poiché l’interesse all’impugnazione sorge con quel provvedimento.
- Il difetto di procura speciale che determina l’inammissibilità dell’impugnazione non è sanabile mediante il successivo rilascio della procura né con la concessione del termine previsto dall’art. 182 c.p.c.
Come è indicizzato
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