Cassazione Penale, Ordinanza n. 00252/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un solo motivo di impugnazione, contestando la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 628, comma 3, c.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura si limita a riproporre, in modo pedissequo, le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito. In particolare, la Corte territoriale aveva spiegato la divergenza tra le testimonianze dei cassieri sulla presenza di un taglierino nella mano destra dell'imputato, osservando che il rapinatore si era diretto immediatamente verso la cassa presidiata da una delle persone offese, la quale aveva quindi avuto meno tempo e lucidità per percepire con precisione la situazione. Il ricorso è stato ritenuto non specifico e soltanto apparente, perché privo di una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La circostanza aggravante contestata è stata oggetto del motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura perché generica e ripetitiva.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per aspecificità.
- La censura in cassazione deve assolvere una funzione critica argomentata rispetto alla decisione di merito: non basta reiterare in modo assertivo la propria tesi difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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