Cassazione Civile, Ordinanza n. 02779/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel precedente giudizio di legittimità contro una sentenza della Corte d'appello, aveva dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, accolto il quinto e deciso sulle spese. Con il primo motivo di revocazione hanno dedotto la nullità dell'ordinanza per omessa sottoscrizione del relatore. Con il secondo hanno prospettato un errore di fatto/svista nella sintesi dei motivi di ricorso originari, lamentando che la Corte avrebbe male rappresentato il contenuto delle censure di omesso esame di fatti decisivi. Con il terzo hanno ancora denunciato errore di fatto, riferito a numerosi capi del ricorso originario e a un asserito giudicato penale, sostenendo che la Corte avrebbe trascurato fatti decisivi e la c.d. collusione retributiva. Con il quarto hanno invocato un errore di fatto in tema di travisamento di informazioni probatorie. Con il quinto hanno contestato un ulteriore errore di fatto relativo a una data e a una comunicazione richiamata nella motivazione, sempre in chiave di travisamento del materiale esaminato. In sostanza, i motivi miravano a rimettere in discussione la ricostruzione e la valutazione compiuta dalla Corte di cassazione nella precedente ordinanza, più che a far valere un vero errore percettivo revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché per la validità di un provvedimento collegiale non è necessaria la sottoscrizione del relatore, ma soltanto quella prevista per il tipo di provvedimento adottato. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto perché non idonei a integrare un errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c.: in parte mancava la dimostrazione della decisività dell'asserito errore, in parte le censure si risolvevano in contestazioni alla valutazione del contenuto del precedente ricorso o della motivazione dell'ordinanza, attività non consentite in sede di revocazione. Per alcuni motivi ha inoltre evidenziato il difetto di interesse, perché la parte di motivazione contestata era stata resa solo ad abundantiam. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per contestare la valutazione del ricorso o della motivazione.
l'errore di fatto rilevante in revocazione deve consistere in una svista percettiva decisiva, non in una critica alla ricostruzione giuridico-fattuale compiuta dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
le doglianze relative all'omesso esame di fatti decisivi erano state formulate nel ricorso originario, ma in revocazione non possono essere riesaminate come tali se non si traduce in un vero errore percettivo.
per le sentenze è richiesta la sottoscrizione dell'estensore, non del relatore.
per le ordinanze collegiali è necessaria la sola sottoscrizione del presidente.
la procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare validamente conferita.
il controricorso deve essere depositato nel termine previsto dalla norma.
consente la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti.
disciplina la trattazione camerale e il deposito di memorie nel procedimento di legittimità.
giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di aver anticipato le spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non è consentito trasformare il rimedio in un nuovo giudizio di merito o in una critica alla valutazione del contenuto del precedente ricorso: è necessario dedurre un vero errore di fatto, oggettivo e percettivo, decisivo per la decisione.
- L'errore revocatorio non sussiste quando la censura mira a contestare l'interpretazione o la sintesi compiuta dalla Corte del precedente ricorso, poiché ciò attiene al giudizio valutativo e non a una svista materiale.
- Il motivo di revocazione è inammissibile se il ricorrente non spiega in modo specifico perché l'asserito errore avrebbe avuto incidenza concreta e decisiva sulla statuizione impugnata.
- La mancanza della sottoscrizione del relatore non determina nullità di un provvedimento collegiale della Corte di cassazione; per le ordinanze collegiali è sufficiente la sottoscrizione del presidente, mentre per le sentenze rileva quella dell'estensore.
- Quando la motivazione censurata è resa solo ad abundantiam, il motivo che la attacca è inammissibile per difetto di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →