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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16224/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello resa in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando complessivamente: carenza e illogicità della motivazione sull'accertamento della responsabilità; errata applicazione o mancata disapplicazione della recidiva facoltativa (reiterata specifica o facoltativa) senza adeguata motivazione individualizzata; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; illegittimità e mancata motivazione delle pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. n. 309/1990 (divieto di espatrio, ritiro patente, interdizione dai pubblici uffici); omissione di verifica di cause di non punibilità (es. tentativo non completato) prima di omologare il concordato; vizi nella determinazione della pena e oscurità nel computo della stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, nel contesto del concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in cassazione soltanto i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del Procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia rispetto a quanto concordato o all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione. Le doglianze concernenti l'accertamento della responsabilità, vizi di motivazione non traducibili in pena illegale, la mancata valutazione di cause di proscioglimento diverse dalla prescrizione e le critiche alla dosimetria che non determinano una pena fuori dai limiti edittali sono inammissibili. La Corte ha inoltre osservato che alcuni profili erano già rinunciati in sede di appello. Sono state confermate la legittimità delle pene entro i limiti edittali e l'applicabilità delle pene accessorie ove giustificate dalla durata della pena principale; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di concordato è limitato a specifici profili: formazione della volontà di aderire all'accordo, consenso del Procuratore generale, contenuto difforme dalla proposta, o omessa declaratoria di estinzione per prescrizione; questioni di merito o di motivazione non trasformatesi in pena illegale sono inammissibili.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4 e 5)

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti che determinano i massimali edittali; la Corte ha valutato che le pene inflitte rientrano nei limiti previsti, escludendo così l'illegittimità delle sanzioni.

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le pene accessorie come il ritiro della patente e il divieto di espatrio hanno natura facoltativa e richiedono motivazione specifica; tuttavia, ove i relativi profili siano stati rinunciati nel concordato o la pena principale superi la soglia prevista per particolari accessori, la censura è inammissibile o priva di rilievo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità richiamati dall'articolo per escludere i motivi attinenti al merito o alla motivazione che non comportino pena illegale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda cause di proscioglimento; la Corte ha ricordato che, salvo la prescrizione che deve essere rilevata d'ufficio anche nel concordato, le doglianze sulla mancata valutazione di cause di non punibilità sono inammissibili se sollevate dopo la rinuncia al merito con il concordato.

  • art. 29 cod. pen.

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dell'accessorio quando la pena principale supera la soglia prevista dall'articolo.

  • artt. 133, 62-bis, 99 cod. pen.

    Riguardano la determinazione della pena, le recidive e gli aumenti; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione individualizzata per l'applicazione o l'esclusione della recidiva, ma ha escluso l'ammissibilità delle censure nel contesto del concordato quando la pena risultante resta nei limiti edittali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

  • art. 125 e art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi dei ricorrenti in relazione alla motivazione e alle formalità processuali; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che attengono a vizi di motivazione non tradottisi in pena illegale.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro sentenze emesse su concordato ex art. 599-bis c.p.p. è severamente limitato: sono ammissibili solo i profili relativi alla formazione della volontà dell'imputato, al consenso del Procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia o all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione; questioni di merito e molte critiche sulla motivazione sono inammissibili.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena o sulla mancata concessione di attenuanti sono inammissibili in sede di cassazione se non conducono a una pena 'illegale', cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa richiede motivazione concreta e individualizzata sulla maggiore pericolosità sociale; tuttavia, se il ricorrente ha rinunciato a impugnare il merito in sede di appello o la pena resta nei limiti edittali, la censura sarà probabilmente inammissibile.
  • Le pene accessorie previste dall'art. 85 del d.P.R. n. 309/1990 sono discrezionali e richiedono motivazione specifica; ma se la relativa contestazione è estranea al contenuto del concordato o è stata rinunciata, la Corte può dichiararla inammissibile.
  • Nel procedimento di concordato il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la prescrizione già maturata prima della pronuncia; altre cause di proscioglimento non rilevate non costituiscono in sé motivo ammissibile di cassazione se il ricorrente ha rinunciato al merito.
  • Quando si valuta la possibilità di impugnare una sentenza concordata, è essenziale distinguere tra vizio formale/in valido della formazione dell'accordo (ammissibile) e contestazioni di merito o di dosimetria non idonee a produrre l'illegittimità della pena (inammissibili).

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