Cassazione Penale, Ordinanza n. 31623/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato commesso in concorso, deducendo due censure: da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p.; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sull'erronea applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le doglianze già formulate in appello senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo delle doglianze di appello e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante contestata; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la motivazione sulla recidiva era congrua e immune da manifeste illogicità, avendo il giudice di merito valutato il rapporto tra il fatto e i precedenti dell'imputato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nel titolo di condanna confermato nei gradi di merito.
richiamato quale aggravante di partecipazione plurisoggettiva contestata e oggetto della prima censura difensiva.
norma incriminatrice del furto, base del reato contestato e confermato in sentenza.
richiamato quale disciplina delle aggravanti speciali del furto contestato.
richiamato per il principio di specificità dei motivi di impugnazione.
richiamato quale disposizione che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili.
richiamato quale criterio per la valutazione della recidiva e della pericolosità desunta dai precedenti penali.
art. 3 Cost.
non espressamente richiamato; nessuna interpretazione evincibile dal testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata e deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione: la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che si limita ad allegare una generica carenza o illogicità della motivazione senza misurarsi con gli argomenti effettivamente utilizzati dal giudice di merito.
- La valutazione della recidiva richiede un giudizio concreto sul rapporto tra il fatto oggetto del processo e i precedenti dell'imputato, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., non essendo sufficiente un richiamo astratto alla sola esistenza di precedenti.
- Quando la motivazione sul punto è lineare, congrua e priva di manifeste contraddizioni, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →