Cassazione Civile, Sentenza n. 18830/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una delibera Consob che aveva irrogato a un soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 95.000, una sanzione interdittiva accessoria e la confisca di beni, per violazioni in materia di abuso di informazioni privilegiate relative al progetto di acquisizione indiretta del controllo di Bolzoni S.p.A. da parte di Hyster-Yale. In particolare, gli erano contestati: l’acquisto di azioni Bolzoni utilizzando l’informazione privilegiata; la comunicazione dell’informazione a un terzo; l’acquisto in concorso con tale terzo per conto di quest’ultimo; e l’acquisto per conto di una società terza. L’interessato aveva proposto opposizione ex art. 187-septies TUF davanti alla Corte d’appello, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle sanzioni, deducendo tra l’altro tardività della contestazione, violazione del divieto di doppia presunzione, insufficienza degli indizi, sproporzione e duplicazione della sanzione. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione, riducendo la sanzione complessiva a euro 75.000, ritenendo non autonomamente sanzionabile, nel caso concreto, la comunicazione dell’informazione al terzo perché avvenuta con il suo consenso e non provata come effettuata fuori dal normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. Consob ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 187-bis TUF per erronea esclusione della fattispecie di comunicazione dell’informazione privilegiata; violazione dell’art. 187-septies TUF e dell’art. 14 l. n. 689/1981 per non avere la Corte distinto l’illecito di comunicazione da quello di acquisto in concorso; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, poiché la Corte d’appello aveva affermato in un punto la prova della comunicazione fuori del normale esercizio e in un altro punto il contrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Consob. Ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i tre motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria sul punto decisivo della comunicazione dell’informazione privilegiata al terzo, e che, in diritto, l’eccezione al divieto di comunicazione va interpretata restrittivamente e non consente di legittimare la trasmissione dell’informazione da parte di chi l’abbia appresa fuori dal normale esercizio del lavoro, professione, funzione o ufficio. Ha inoltre chiarito che le condotte di comunicazione dell’informazione privilegiata e di acquisto di strumenti finanziari mediante il suo utilizzo costituiscono violazioni autonome, non essendo la seconda assorbita dalla prima né richiedendo la comunicazione un’efficienza causale rispetto all’acquisto del destinatario. Per questo la sentenza della Corte d’appello è stata cassata parzialmente e il giudizio è stato rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame dell’opposizione limitatamente alla sanzione relativa alla violazione di comunicazione dell’informazione privilegiata, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 187-bis d. lgs. n. 58/1998
La comunicazione di informazioni privilegiate e l’acquisto di strumenti finanziari mediante il loro utilizzo sono fattispecie distinte e autonome; l’eccezione che consente la comunicazione solo nell’ambito del normale esercizio del lavoro, professione, funzione o ufficio va interpretata restrittivamente.
art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998
È richiamato come base della sanzione amministrativa interdittiva accessoria applicata in sede Consob.
art. 187-septies, comma 4, d. lgs. n. 58/1998
Indica il rimedio dell’opposizione avverso la delibera sanzionatoria Consob.
art. 14, commi 2 e 6, l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l’autonomia delle violazioni sanzionate.
La motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta, apparenza o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
È il parametro di ricorso invocato per la violazione di legge e per il vizio di motivazione apparente.
art. 12 preleggi
Il canone ermeneutico è richiamato per interpretare il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso del "minimo costituzionale" del sindacato motivazionale.
art. 115-bis d. lgs. n. 58/1998
È richiamato come coerente con la disciplina del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.
art. 152-bis reg. emittenti n. 11971/1999
È richiamato in relazione agli obblighi di tenuta e aggiornamento del registro delle persone che accedono alle informazioni privilegiate.
art. 152-quinquies reg. emittenti n. 11971/1999
È richiamato in connessione con gli obblighi informativi relativi alle persone che accedono alle informazioni privilegiate.
Massime di principio
- La comunicazione di un’informazione privilegiata integra una violazione amministrativa autonoma nel momento stesso in cui avviene, a prescindere dal successivo uso che il destinatario faccia della notizia.
- L’eccezione che consente la comunicazione di un’informazione privilegiata solo nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio va interpretata in modo restrittivo; non è sufficiente un generico incarico di consulenza conferito da terzi estranei alla società cui l’informazione si riferisce.
- Chi abbia appreso l’informazione privilegiata fuori dal normale esercizio del proprio ruolo non è legittimato a trasmetterla a terzi, neppure se la comunicazione sia funzionale a successive operazioni su strumenti finanziari.
- Le condotte di comunicazione dell’informazione privilegiata e di acquisto di strumenti finanziari mediante il suo utilizzo sono giuridicamente distinte e possono concorrere nello stesso fatto storico senza assorbimento reciproco.
- Ai fini della comunicazione dell’informazione privilegiata, il vizio di motivazione rilevante in cassazione si configura solo come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, tra cui il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
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