Cassazione Civile, Ordinanza n. 09734/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, notificato a un soggetto che aveva ricoperto la carica di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del destinatario dell'atto; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che il destinatario non fosse legittimo destinatario dell'atto impositivo, poiché le pretese riguardavano l'associazione e non il ricorrente, essendo nel periodo considerato legale rappresentante un altro soggetto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità fiscale solidale del soggetto che, nel periodo d'imposta, aveva effettivamente diretto l'ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta sorti ex lege risponde solidalmente, nel solo periodo della relativa investitura, il soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente. Poiché nel periodo d'imposta controverso il destinatario dell'avviso era il legale rappresentante dell'associazione, l'atto gli era correttamente notificato per far valere la responsabilità fiscale solidale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale riguarda i debiti d'imposta sorti ex lege, nel solo periodo di investitura, del soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente; la regola non va confusa con la disciplina delle società commerciali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma di riferimento del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, ai fini dei debiti tributari sorti ex lege, la responsabilità solidale può gravare sul soggetto che, nel periodo considerato, abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente, indipendentemente dalla formale qualificazione della pretesa come riferita all'associazione.
- Per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute non rileva la disciplina delle società commerciali, che non è applicabile alla fattispecie.
- Se l'avviso di accertamento è notificato al soggetto che, nel periodo d'imposta, rivestiva ed esercitava la funzione di direzione dell'ente, la notifica può valere per far accertare la sua correlativa responsabilità fiscale solidale.
- In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che, confondendo la legittimazione passiva con la responsabilità sostanziale, escluda erroneamente la riferibilità dell'atto impositivo al soggetto effettivamente responsabile.
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