Cassazione Penale, Sentenza n. 39635/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Marsala aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cristina Barraco per il reato di furto di energia elettrica, ritenendo mancante la querela e quindi l'azione penale improcedibile. Il Procuratore impugnava la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Pubblico ministero avrebbe potuto e dovuto formulare in udienza una contestazione suppletiva di un'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio, superando così l'ostacolo della mancata querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la pronuncia di non doversi procedere perché il Tribunale aveva precluso al Pubblico ministero il potere-dovere di contestare, nella prima udienza utile, l'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio. La Corte ha seguito l'orientamento che valorizza l'art. 517 cod. proc. pen. e le modifiche introdotte dalla riforma (in particolare l'art. 554-bis), affermando che la dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela non produce un preclusivo effetto "ora per allora" come avviene per la prescrizione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Marsala in diversa composizione per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), art. 85
Individua il termine per la proposizione della querela nei reati che, per effetto della riforma, sono divenuti procedibili a querela; la Corte discute il decorso di tale termine ma ritiene che non precluda automaticamente la contestazione suppletiva da parte del PM.
Riconosce al Pubblico ministero la facoltà di effettuare la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti; la Corte lo interpreta come potere/dovere del PM di contestare in udienza l'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, indipendentemente dal decorso del termine per la querela rispetto al capo originario.
Regola la declaratoria di improcedibilità. La Corte distingue l'effetto di improcedibilità per mancanza di querela dall'estinzione per prescrizione, affermando che l'art. 129 non impone una pronuncia "ora per allora" che impedisca la successiva contestazione suppletiva dell'aggravante.
"Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza"
La Corte valorizza questa norma per sostenere che il sistema processuale post-riforma favorisce la corrispondenza tra imputazione e risultanze, e giustifica l'intervento del PM in udienza per modificare l'imputazione con contestazione suppletiva dell'aggravante.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Prevede l'aggravante per il furto di cose destinate a pubblico servizio; nella fattispecie l'aggravante è quella che, se contestata suppletivamente, rende il furto procedibile d'ufficio.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità; la Corte ha ritenuto che la preclusione ingiustificata al PM di formulare l'imputazione abbia determinato una nullità assoluta che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se un reato è divenuto procedibile a querela per effetto della riforma, il decorso del termine per la querela rispetto al capo originario non impedisce al PM, alla prima udienza utile, di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
- Il giudice non deve pronunciarsi immediatamente per improcedibilità quando il PM, in udienza e nel contraddittorio, formula la contestazione suppletiva: il thema decidendi si estende alla nuova circostanza aggravante e il giudice deve valutare la responsabilità sulla base della imputazione così rimodulata.
- La declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela non ha lo stesso effetto "ora per allora" della prescrizione; i fatti sopravvenuti e le modifiche imputative rilevano ai fini della decisione in corso d'udienza.
- È dovere del PM vigilare e, nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative, procedere alla contestazione suppletiva ove dai fatti emergano circostanze che mutano la procedibilità; l'inerzia del PM può esporre il procedimento al rischio di improcedibilità.
- Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di formulare la contestazione suppletiva, tale preclusione può determinare una nullità rilevante e l'annullamento della pronuncia con rinvio o trasmissione per nuovo esame.
- La difesa mantiene comunque il diritto di contestare nel merito la nuova aggravante e le vicende istruttorie conseguenti; il contraddittorio in udienza è essenziale prima di ogni decisione.
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