Cassazione Civile, Ordinanza n. 00607/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La parte ricorrente ha promosso un ricorso avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo un preteso errore materiale nella regolazione del rinvio. In sintesi, sosteneva che, una volta cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la causa avrebbe dovuto essere rinviata al giudice di primo grado e non alla Corte di appello di Napoli, perché la vicenda riguardava una sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 308 c.p.c. La ricorrente invocava quindi l'applicazione dell'art. 354, comma 2, c.p.c. e, in via conseguenziale, dell'art. 383, comma 3, c.p.c. La parte intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha chiarito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che occorre distinguere tra due ipotesi: se il giudice istruttore, operando come giudice monocratico, dichiara l'estinzione del processo nel corso del giudizio, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con gli ordinari mezzi, con possibilità per il giudice d'appello di disporre la rimessione al primo grado; se invece l'estinzione viene dichiarata dal tribunale monocratico dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa in decisione, il giudice d'appello, qualora non condivida la declaratoria estintiva, non può rimettere la causa al primo grado ma deve decidere nel merito. Nel caso concreto, dall'ordinanza precedente risultava che il tribunale aveva dichiarato l'estinzione con sentenza emessa nel contraddittorio delle parti; pertanto non ricorreva l'ipotesi che impone la rimessione al primo giudice, né quella di cui all'art. 383, comma 3, c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La rimessione al primo giudice è possibile solo quando ricorra l'ipotesi di estinzione dichiarata nel corso del processo secondo il combinato disposto con l'art. 308, comma 2, c.p.c.; non quando l'estinzione sia stata pronunciata con sentenza dopo la precisazione delle conclusioni.
È la norma che consente, nei casi previsti, la rimessione al primo giudice; la Corte ne esclude l'applicazione quando l'estinzione è dichiarata con sentenza dopo la rimessione in decisione.
L'obbligo della Cassazione di rimettere la causa al primo giudice sussiste solo nella prima ipotesi di erronea declaratoria di estinzione, non nella seconda.
La precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa in decisione segnano il discrimine per escludere la rimessione al primo grado in caso di declaratoria di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il giudice monocratico dichiara l'estinzione del processo nel corso del giudizio, il relativo provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e può essere contestato con gli ordinari mezzi di impugnazione; in tale ipotesi, se la declaratoria è errata, può operare la rimessione al primo giudice.
- Se invece l'estinzione è pronunciata dopo la precisazione delle conclusioni e la causa è già trattenuta in decisione, l'eventuale erroneità della pronuncia non consente la rimessione al primo giudice: il giudice di appello deve decidere nel merito.
- L'art. 354, comma 2, c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 308, comma 2, c.p.c.: la rimessione al primo grado è eccezionale e presuppone la specifica situazione processuale prevista dalla norma.
- Ai fini del riparto dei poteri tra giudice d'appello e primo giudice, è decisivo il momento processuale in cui viene adottata la declaratoria di estinzione, non solo la sua qualificazione formale.
- La Cassazione rigetta il ricorso quando la doglianza si fonda su un'erronea ricostruzione del momento e della forma in cui è stata dichiarata l'estinzione del processo, se dagli atti risulta che la decisione estintiva è stata resa con sentenza in contraddittorio delle parti.
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