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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23422/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

I ricorrenti, aggiudicatari di un opificio industriale posto in vendita nella procedura di concordato preventivo della società resistente, avevano chiesto la revoca dell'aggiudicazione sostenendo che l'immobile fosse sostanzialmente inutilizzabile per la destinazione produttiva dichiarata, a causa di difformità urbanistico-edilizie non sanabili e di omissioni informative nella perizia di stima. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto la revoca, ritenendo non configurabile una vendita di aliud pro alio perché, secondo una relazione tecnica, l'immobile poteva essere riportato alla conformità urbanistica mediante rimozione delle opere abusive. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte: 1) violazione degli artt. 2922, 1492, 1497, 1453 e 1455 c.c., assumendo che il bene fosse del tutto inidoneo all'uso e che le difformità non sanabili avrebbero impedito l'acquisto; 2) violazione dell'art. 90 l. fall., lamentando che il tribunale avesse utilizzato senza consentirne la visione una consulenza tecnica redatta da un diverso consulente, posta a fondamento della decisione, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 3) violazione dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., deducendo la nullità dell'ordinanza di vendita per mancata menzione della pendenza di una domanda di condono edilizio e il conseguente vizio del consenso.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, qualificandolo come denuncia di error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché la consulenza tecnica richiamata a fondamento della decisione non era stata messa a disposizione dei ricorrenti e il suo contenuto era stato solo mediato dagli atti della controparte. Ha ritenuto che ciò avesse determinato una palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2922 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di vendita forzata e limiti delle garanzie esperibili rispetto al bene venduto

  • art. 1492 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle tutele per difformità/vizi del bene

  • art. 1497 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la non corrispondenza del bene alle qualità promesse o essenziali

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle conseguenze dell'inadempimento

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la gravità dell'inadempimento

  • art. 90 legge fall.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della doglianza sul contraddittorio e sulla possibilità di conoscere gli atti tecnici utilizzati nel procedimento

  • art. 173 bis disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'ordinanza di vendita per omissione di indicazioni rilevanti sull'immobile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la Corte ha riqualificato il secondo motivo come denuncia di error in procedendo per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio

Massime di principio

  • Se il giudice fonda la decisione su una consulenza tecnica o su un elaborato istruttorio non messo a disposizione della parte, si verifica una violazione del diritto di difesa e del contraddittorio che integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
  • Quando un motivo di ricorso investe prioritariamente un vizio processuale decisivo, esso può essere esaminato per primo in applicazione del criterio della ragione più liquida.
  • Nel giudizio di reclamo contro provvedimenti del giudice delegato, gli elementi tecnici posti a base della decisione devono essere effettivamente conoscibili e contestabili dalle parti; non è sufficiente un loro richiamo mediato o filtrato dagli atti di controparte.
  • L'eventuale fondatezza di ulteriori censure sostanziali resta assorbita ove il ricorso venga accolto per un vizio processuale che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoContratto preliminare
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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