Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/02/2025 n. 2746 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2018, con sanzioni, interessi e spese di notifica. Il ricorrente sosteneva che, essendo sottoposto a procedura concorsuale (a suo dire liquidazione coatta amministrativa) fin dal 1992, si applicava l'art. 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992, che sospende l'obbligo di versamento IMU durante la procedura e consente il pagamento entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili ceduti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che la norma di cui all'art. 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992 è di stretta interpretazione e riguarda esclusivamente fallimento e liquidazione coatta amministrativa; pertanto non si estende ad altri istituti (es. concordato o amministrazione straordinaria). Dalla visura camerale risulta che la società era in concordato omologato il 15/3/2023, procedura non ricadente nel beneficio normativo invocato. Inoltre il ricorrente non aveva prodotto la dichiarazione al Comune prevista per ottenere la sospensione del termine di pagamento. La sospensione delle attività di riscossione prevista dal "Decreto Cura Italia" non ha reso illegittima la richiesta di pagamento; l'avviso di accertamento è legittimo e tempestivo. Nulla per spese in ragione della contumacia del resistente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 504/1992, art. 10, comma 6

    dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

    Norma di stretta interpretazione applicabile solo alle procedure espressamente previste (fallimento e liquidazione coatta amministrativa); non estendibile per analogia ad altre procedure concorsuali.

  • Legge 160/2019, art. 1, comma 768

    per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

    Ribadisce il testo e la portata restrittiva dell'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 504/1992, confermando l'ambito applicativo limitato a fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

  • Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 19681/11.07.2023

    Giurisprudenza che conferma la tesi della stretta interpretazione: la procedura di amministrazione straordinaria e altri istituti non rientrano nell'agevolazione prevista dall'art. 10, comma 6.

  • Decreto-Legge 18/2020 ("Cura Italia"), art. 68, convertito L. 27/2020

    sospensione, inizialmente fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione

    La sospensione temporanea delle attività di riscossione non ha invalidato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso; può tuttavia incidere su termini di notifica ma non cancella l'esigibilità non provata del tributo.

Massime di principio

  • L'agevolazione prevista dall'art. 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992 si applica esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa; concordato e amministrazione straordinaria non rientrano.
  • È a carico del soggetto interessato (curatore/commissario o contribuente) provare lo stato che legittima la sospensione del pagamento e notificare la situazione al Comune; l'assenza della dichiarazione comporta la conservazione dell'esigibilità dell'imposta.
  • La sospensione temporanea delle attività di riscossione (es. norme emergenziali come il "Cura Italia") non impedisce all'ente impositore di emettere avvisi di accertamento validi né di interrompere i termini di prescrizione, salvo specifiche previsioni contrarie.
  • Lo status processuale/concorsuale rilevante è quello esistente nel periodo di imposizione: eventi successivi che modificano la procedura (es. omologazione di concordato) non retroagiscono automaticamente per annullare obblighi tributari di anni precedenti, salvo prova normativa o dichiarativa tempestiva.
  • In caso di dubbio sulla tipologia di procedura concorsuale, è opportuno acquisire e depositare documentazione ufficiale (decreti, visure camerali, dichiarazioni al Comune) per dimostrare il diritto alla sospensione o al diverso regime di pagamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.