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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32482/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava una condanna per un reato commesso ai danni di una persona anziana di 92 anni, mediante la spendita, da parte del giovane autore materiale, della qualità di carabiniere. Il ricorrente contestava, in particolare, la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, sostenendo implicitamente la necessità di un accertamento peritale sulla condizione della vittima; deduceva inoltre il riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 c.p., nonché una diversa valutazione nel giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti, valorizzando la confessione e il comportamento processuale. Un ulteriore motivo riguardava genericamente il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente quelli d’appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, e che l’ultimo motivo era stato proposto per la prima volta in cassazione, in violazione della catena devolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto apparenti, aspecifici e ripetitivi i motivi che riproducevano quelli d’appello, già adeguatamente esaminati dalla Corte di merito. Ha comunque evidenziato che: la minorata difesa della vittima risultava dalle modalità del fatto e dalla particolare cedevolezza della persona offesa, ultraottantenne, che non aveva chiesto alcuna verifica della qualità di carabiniere vantata dal giovane; l’assegnazione al giovane dell’intera esecuzione del reato era incompatibile con il riconoscimento di un ruolo meramente marginale; il diniego di prevalenza delle attenuanti era adeguatamente motivato, non potendo assumere ulteriore rilievo la confessione a fronte di prove certe né il comportamento processuale consistito nella mera non contestazione di addebiti evidenti. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto generico, non previamente dedotto e quindi inammissibile anche ai sensi della disciplina della devoluzione. Non risultano disposte statuizioni di annullamento o rinvio.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e devono contenere una critica argomentata alla decisione impugnata.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 114 c.p.

    L’attenuante della minima partecipazione non è applicabile quando al concorrente sia stata affidata l’intera esecuzione del reato, circostanza incompatibile con un ruolo minore.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Sono inammissibili i motivi non consentiti o non dedotti secondo le forme previste per il ricorso per cassazione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La cognizione della Corte di cassazione è delimitata dai motivi dedotti e dalle questioni non deducibili nei precedenti gradi solo nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti interessati.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi d’appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare le ragioni dell’asserita erroneità della decisione.
  • La minorata difesa può essere desunta dalle concrete modalità della condotta e dalla particolare vulnerabilità della persona offesa; quando tali elementi risultino evidenti dal fatto, non è necessario un accertamento peritale sulla condizione della vittima.
  • Non è riconoscibile l’attenuante della minima partecipazione quando all’imputato sia stata affidata l’intera esecuzione materiale del reato, poiché tale dato è incompatibile con un apporto meramente marginale.
  • Nel giudizio sulle circostanze, la confessione non deve essere ulteriormente valorizzata quando intervenga a fronte di prove già certe della responsabilità; analogamente, la mera non contestazione di addebiti evidenti non impone un apprezzamento favorevole autonomo del comportamento processuale.
  • È inammissibile il motivo concernente il trattamento sanzionatorio che sia formulato genericamente, non sia stato dedotto nei precedenti gradi e violi quindi i limiti della devoluzione cognitiva della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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