Cassazione Civile, Sentenza n. 17241/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza che aveva rigettato il loro ricorso per cassazione contro la decisione che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo alle imposte di successione/donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali, contestando in particolare: (1) un presunto errore materiale della Corte che avrebbe confuso l'imposta di registro con l'imposta sulle successioni e donazioni; (2) l'omessa pronuncia su un motivo che sosteneva l'equiparazione, ai fini delle agevolazioni "prima casa", delle rinunce a diritti reali a titolo gratuito prive di "spirito di liberalità" alle donazioni, con conseguente diritto alle agevolazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il riferimento all'imposta di registro nella motivazione fosse un mero lapus calami privo di incidenza sulla decisione, perché la valutazione sostanziale aveva effettivamente riguardato l'imposta sulle successioni e donazioni e la natura della rinuncia. Quanto all'omessa pronuncia, la Corte ha stabilito che la questione era stata implicitamente esaminata: la rinuncia abdicativa ha effetto traslativo in capo al comproprietario superstite ma, essendo stata formulata a titolo gratuito senza "spirito di liberalità", non costituisce donazione indiretta e quindi non dà diritto alle agevolazioni "prima casa". Per tali ragioni la revocazione è stata respinta e il resistente (Agenzia delle Entrate) è risultato vincitore.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3
Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
La Corte ha ritenuto che le agevolazioni previste dall'art. 69 si applicano solo agli atti che siano donazioni (anche indirette) caratterizzate dallo 'spirito di liberalità'; una rinuncia a titolo gratuito priva di tale spirito non rientra tra le ipotesi agevolate
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposte sui redditi), art. 1, comma 2
Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni
La norma riconosce l'effetto traslativo della rinuncia a diritti reali ai fini impositivi; la Corte ha applicato tale principio per ritenere che la rinuncia produce accrescimento in capo al comproprietario superstite e, dunque, è rilevante ai fini dell'imposizione
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Richiamato in relazione alle imposte ipotecarie e catastali applicate nell'ambito delle successioni e donazioni
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Citato come riferimento alla disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni nel quadro normativo richiamato dalle parti
DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro)
Richiamato nella contestuale disciplina delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa con riferimento alla tariffa dell'imposta di registro
Massime di principio
- La rinuncia abdicativa a una quota di comproprietà ha effetto traslativo in capo al comproprietario superstite e può comportare accrescimento della sua proprietà; tale effetto è rilevante ai fini impositivi
- Per l'applicazione delle agevolazioni "prima casa" occorre che l'atto entri nella categoria normativa delle donazioni (anche indirette) e sia caratterizzato dallo "spirito di liberalità"; atti a titolo gratuito privi di tale spirito non beneficiano delle agevolazioni
- Un errore materiale o formale nella menzione del tributo (es. riferimento all'imposta di registro) è revocabile solo se tale errore sia stato decisivo per la decisione; altrimenti è considerato un mero lapus e irrilevante
- L'omessa pronuncia rilevante ai fini della revocazione sussiste solo quando il motivo non sia stato neppure implicitamente esaminato; se la Corte ha affrontato la questione nel merito, anche implicitamente, non sussiste vizio da omessa pronuncia
- Le norme che attribuiscono agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente; l'estensione delle agevolazioni per analogia è disfavorevole e non va assunta se non prevista espressamente dalla legge
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