Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dalla condanna di un soggetto, in primo grado confermata in appello, a tenere indenne la Provincia del danno derivante dall'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà pubblica, utilizzato in parte come palestra tra il 1988 e il 1992. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse liquidato il risarcimento assumendo il danno in re ipsa, senza prova concreta del pregiudizio, in contrasto con l'orientamento più recente. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., invocando un concorso colposo del creditore/proprietario, che si sarebbe disinteressato del bene e non avrebbe esercitato le facoltà connesse alla titolarità. Con il terzo ha lamentato vizio di motivazione per avere il giudice d'appello liquidato il danno senza prova del preteso pregiudizio sofferto dalla Provincia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione nuova, non discussa nei giudizi di merito, osservando che all'epoca delle decisioni di merito era pacifico l'orientamento secondo cui, nell'occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno per il proprietario è in re ipsa. Ha inoltre rilevato che la questione sulla prova del danno era distinta da quella sulla sua liquidazione, già trattata in appello, e che quindi la censura restava coperta da giudicato. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché esplorativo e comunque precluso dal medesimo giudicato formatosi sulla questione dell'accertamento del danno. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione del danno da occupazione senza titolo e sostenere la necessità della prova del pregiudizio risarcibile
richiamato dal ricorrente per dedurre un concorso colposo del creditore nella causazione del danno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare, ove dovuto, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che non abbiano formato oggetto di discussione nelle pregresse fasi di merito; tali questioni restano precluse e non scrutinabili in cassazione.
- Quando il thema decidendum del giudizio di merito ha riguardato la liquidazione del danno, la successiva censura che investe la diversa questione della prova del danno può essere dichiarata inammissibile se non risulta devoluta nei gradi precedenti e se su di essa è ormai maturata preclusione o giudicato.
- La contestazione del criterio di quantificazione del danno non equivale alla contestazione dell'an debeatur o della prova del danno: si tratta di profili distinti, logicamente subordinati ma processualmente autonomi.
- Le doglianze formulate in modo astratto o esplorativo, senza un chiaro ancoraggio a specifici fatti di causa, non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- La deduzione del concorso colposo del creditore presuppone l'allegazione di elementi fattuali pertinenti alla fattispecie concreta; in difetto, la censura resta meramente assertiva e inammissibile.
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