Cassazione Civile, Ordinanza n. 17971/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un conducente di motoveicolo agiva per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta su una strada comunale, che egli attribuiva alla presenza di brecciolino non visibile perché simile al colore dell’asfalto e per la scarsa illuminazione. Il Comune chiamava in causa l’appaltatrice dei lavori, la quale a sua volta chiamava la subappaltatrice e l’assicuratrice. Il giudice di pace respingeva la domanda ritenendo non provata l'insidia; in appello il Tribunale respingeva il gravame, rilevando che la condotta del danneggiato integrava caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode della strada. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e dell'art. 40 c.p., per avere la sentenza ritenuto fortuita la condotta del conducente senza provare imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità; 2) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e dell'art. 40 c.p., per non avere considerato che il brecciolino derivava da un'alterazione della res causata da un cantiere e da una chiusura negligente degli scavi, con omesso controllo fino all'orario del sinistro; 3) violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., sostenendo che, al più, avrebbe dovuto ravvisarsi un concorso di colpa e non l'esclusione totale della responsabilità del custode.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'esclusione della responsabilità del custode può derivare dal caso fortuito oppure dalla condotta colposa del danneggiato o di un terzo, senza che sia necessario provare anche l'imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità della condotta del danneggiato. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito sull'apprezzamento delle prove e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato l'accertamento del giudice di merito secondo cui il pericolo era prevedibile e visibile/percepibile, con conseguente necessità di adeguare la guida, così da poter attribuire al comportamento del danneggiato efficacia causale esclusiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è oggettiva e si fonda sul nesso causale tra cosa e danno; può essere esclusa dal caso fortuito oppure dalla condotta colposa del danneggiato o del terzo.
La censura che pretendeva di spostare l'onere probatorio sulla controparte è stata disattesa; il motivo tendeva comunque a una rivalutazione del fatto.
È stato richiamato nel contesto del nesso causale, ma la Corte ha ribadito che la questione rilevante era la causalità della condotta del danneggiato rispetto al sinistro.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo nella specie, poiché la controversia è stata risolta sul piano della responsabilità da cosa in custodia e dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
La condotta colposa del danneggiato può concorrere o escludere il risarcimento, anche sino a interrompere il nesso causale con la cosa custodita.
Richiamato per la disciplina del risarcimento del danno, in combinazione con l'art. 1227 c.c., ai fini della valutazione del concorso di colpa.
art. 2 Cost.
La Corte richiama il dovere di autoresponsabilità e di cautela dell'utente della strada in rapporto al prevedibile stato dei luoghi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il custode risponde sulla base del nesso causale tra cosa e danno, non su una presunzione di colpa; l'esonero può derivare dal caso fortuito o dalla condotta colposa del danneggiato o di un terzo.
- La condotta del danneggiato può avere efficacia causale concorrente o esclusiva senza che sia necessario qualificarla anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile: ciò che rileva è la sua idoneità causale e la sua colpa.
- Quando il pericolo sia prevedibile e percepibile dall'utente diligente, il dovere di cautela e autoresponsabilità può condurre ad attribuire rilievo esclusivo o prevalente alla condotta del danneggiato, fino a escludere la responsabilità del custode.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, se la censura mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio.
- La presenza di un pericolo sulla sede stradale non esclude di per sé la possibilità che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla condotta imprudente del danneggiato, se il giudice di merito accerta che il rischio era visibile e governabile con ordinaria prudenza.
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