Cassazione Penale, Sentenza n. 5588/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La difesa deduceva errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e censurava la motivazione come contraddittoria e illogica, sostenendo che la Corte avesse invertito la sequenza temporale degli eventi: la perizia balistica (23/01/2015) avrebbe già dimostrato l'inutilizzabilità dell'arma prima della richiesta cautelare (29/01/2015), per cui la Procura avrebbe agito con negligenza chiedendo la misura nonostante la conoscenza dell'insussistenza della fattispecie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, condividendo la ricostruzione della Corte d'appello in sede di rinvio: la valutazione ex ante degli elementi disponibili (in particolare le intercettazioni e il comportamento processuale del ricorrente) giustificava l'applicazione della misura all'epoca dei fatti e legittimava la conclusione che Crea avesse, con la sua condotta, concorso a creare l'apparenza della configurabilità del reato. Pertanto la sentenza di rigetto dell'ordinanza di riparazione è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Citato dalla difesa in relazione alla regolazione delle misure cautelari; il ricorso sosteneva una errata applicazione della norma, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dei presupposti cautelari fosse stata correttamente svolta ex ante con gli elementi allora disponibili.
Richiamato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.
legge n. 497 del 1974, artt. 10 e 14
Norme sanzionatorie richiamate in ordine ai reati per i quali era stata disposta la misura; presenti nel quadro fattuale della detenzione ma non decisive per la valutazione della riparazione.
legge n. 110 del 1975, art. 23 comma 3
Richiamata tra le norme oggetto dell'accertamento penale originario; citata a fini descrittivi del fatto storico-giudiziario.
Analogamente richiamata in relazione ai reati originari; non è stata oggetto di autonoma interpretazione nella decisione sulla riparazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 3359/2016 e Sez. 4, n. 9212/2013)
Richiamata come principio secondo cui, nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito deve valutare ex ante se la condotta del detenuto abbia costituito dolo o colpa grave idonea a creare l'apparenza del reato, distinguendo questa valutazione dal giudizio di responsabilità penale nel merito.
Massime di principio
- Nelle richieste di riparazione per ingiusta detenzione il giudice opera una valutazione ex ante basata sugli elementi disponibili al momento della misura, non sul giudicato assolutorio successivo.
- Il silenzio o la mancata collaborazione del destinatario della misura, se idonei ad alimentare un'apparenza di colpevolezza preventiva (es. intercettazioni che lo collegano a fatti sospetti), possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
- La mera successiva acquisizione di una perizia favorevole al detenuto non cancella automaticamente la legittimità della misura se, al tempo del provvedimento, esistevano elementi oggettivi che legittimavano il dubbio.
- Per contestare con successo il diniego di riparazione è necessaria una critica motivata e specifica alla ricostruzione ex ante degli elementi probatori; argomentazioni generiche o non dettagliate sono inefficaci in Cassazione.
- La sequenza cronologica degli atti e la conoscenza effettiva degli esiti probatori da parte dell'Ufficio inquirente sono fattori rilevanti, ma la valutazione finale dipende dalla complessiva situazione informativa al momento dell'adozione della misura.
- Chi invoca la riparazione deve anche considerare che la giurisprudenza richiede al giudice di merito un percorso motivazionale autonomo e razionale: se questo è presente, la Cassazione controlla la razionalità, non sostituisce la propria valutazione dei fatti.
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