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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18139/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Una persona aveva convenuto in giudizio la madre chiedendo di dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà di un immobile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del possesso, ritenendo ammissibile l'intervento della società che aveva acquistato il bene dalla convenuta nel corso del giudizio. In appello veniva confermata sia l'ammissibilità dell'intervento del successore a titolo particolare sia il rigetto della domanda, perché non risultava provato un possesso esclusivo utile all'usucapione, anche alla luce del rapporto di parentela che faceva presumere una detenzione per mera tolleranza. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sull'intervento del successore a titolo particolare e sulla preclusione alle produzioni documentali, sostenendo che l'intervento della società fosse tardivo; 2) violazione delle norme sulla confessione e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la dichiarazione della madre dovesse valere come confessione giudiziale o comunque come prova decisiva; 3) violazione delle norme sul possesso e sull'usucapione, lamentando che la documentazione provasse il possesso ultraventennale uti dominus; 4) violazione delle norme sulla motivazione e sulla valutazione delle testimonianze, contestando il maggior peso dato a testi vicini alla convenuta; 5) violazione delle norme su detenzione, interversione del possesso e onere della prova, sostenendo che non potesse pretendersi la prova dell'interversione e che fosse la controparte a dover provare la mera tolleranza; 6) omesso esame di fatti e documenti decisivi, in particolare dichiarazioni della proprietaria che avrebbero riconosciuto il comodato, l'assenza di tolleranza e l'avvenuta usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'intervento della società acquirente, perché il trasferimento del diritto controverso nel corso del processo consente al successore a titolo particolare di intervenire in ogni fase e perché la rimessione della causa sul ruolo aveva riaperto l'interlocuzione sull'intervento e sulle conseguenze della cessione. Ha poi escluso che la dichiarazione della originaria proprietaria potesse avere efficacia confessoria opponibile alla società successora, poiché confessione e giuramento del dante causa fanno piena prova solo contro chi li rende, mentre verso il successore valgono al più come elementi indiziari liberamente valutabili. Quanto alla prova dell'usucapione, la Corte ha confermato che nei rapporti familiari la relazione di fatto con il bene può presumersi detenzione per mera tolleranza e che spetta all'attore dimostrare atti idonei a mutare tale situazione in possesso utile ad usucapionem; ha inoltre rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione, anche per la presenza di doppia conforme. Le doglianze sulla motivazione sono state respinte o dichiarate inammissibili perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non estingue il giudizio, che prosegue tra le parti originarie, ma consente al successore di intervenire o essere chiamato in ogni grado o fase del processo.

  • art. 268 c.p.c.

    L'intervento è precluso solo fino alla rimessione della causa in decisione; se il giudice rimette la causa sul ruolo per nuove interlocuzioni, la preclusione originaria viene meno nei limiti conseguenti al provvedimento ordinatorio.

  • art. 190 c.p.c.

    Il termine per il deposito delle comparse conclusionali rileva nel sistema delle preclusioni, ma nel caso concreto la rimessione sul ruolo ha riaperto la fase interlocutoria.

  • art. 2733 c.c.

    La confessione resa da uno dei soggetti titolari autonomi del rapporto controverso non è opponibile all'altro successore a titolo particolare, verso cui può valere solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile.

  • art. 2738 c.c.

    La regola sul valore probatorio limitato della dichiarazione nei rapporti tra soggetti autonomi è richiamata in via di analogia anche per il giuramento.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione giudiziale e dichiarazioni della parte.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione giudiziale e dichiarazioni della parte.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o fatti non contestati/notori in modo difforme dalla norma; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è limitato: non è censurabile come violazione di legge la diversa ponderazione del materiale probatorio, salvo l'attribuzione di un valore legale diverso da quello previsto.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per la nozione di possesso utile all'usucapione e per distinguere possesso e detenzione.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione e per l'interversione del possesso.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede un possesso pacifico, continuato e non interrotto per il periodo di legge; nel caso concreto la prova di tali presupposti è stata ritenuta mancante.

  • art. 1144 c.c.

    Nei rapporti caratterizzati da vincoli familiari la relazione con il bene può essere qualificata come detenzione per mera tolleranza, con conseguente necessità di provare l'interversione del possesso.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il possesso utile all'usucapione e, nei casi di rapporto familiare, la sussistenza di atti di interversione grava su chi invoca l'usucapione.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è ravvisabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per mera insufficienza argomentativa.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati formulati come violazione di legge, ma in parte miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione è stata esclusa perché la sentenza conteneva un percorso argomentativo comprensibile e non apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile o precluso, sia perché le doglianze erano dirette a rivalutare il merito, sia perché ricorreva la doppia conforme.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato per la preclusione del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale quando la censura incontra i limiti della doppia conforme.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Quando appello e primo grado sono conformi nella sostanza e nel percorso logico-argomentativo, è preclusa la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il successore può intervenire nel processo anche in fase avanzata; la rimessione della causa sul ruolo può riaprire l'interlocuzione su intervento e allegazioni correlate, nei limiti delle preclusioni effettivamente rimaste intatte.
  • La confessione resa dal dante causa non vincola automaticamente il successore a titolo particolare nel rapporto controverso: verso il successore essa non ha efficacia di piena prova, ma solo valore indiziario liberamente apprezzabile insieme agli altri elementi istruttori.
  • Chi invoca l'usucapione deve provare un possesso pieno, esclusivo e continuo per il tempo di legge; nei rapporti familiari o comunque caratterizzati da vincoli particolari, la relazione con il bene può presumersi come detenzione o tolleranza, sicché incombe sull'attore dimostrare atti univoci di interversione del possesso.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento della credibilità dei testimoni e del peso dei documenti rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti, ignori il regime legale del mezzo di prova o attribuisca ad esso un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesti soltanto la maggiore persuasività assegnata ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è ormai limitato al c.d. minimo costituzionale: la sentenza è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o incomprensibile, non per la sola insufficienza della motivazione.
  • Quando appello e primo grado sono sorretti dallo stesso nucleo argomentativo sui fatti principali, ricorre la doppia conforme e non è ammissibile la censura per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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