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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41700/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita di 296 testi per euro 9.904,00. Denuncia omessa motivazione rispetto alla richiesta, proposta in appello, di declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis cod. pen. (tenuità del fatto).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sull'istanza ex art. 131‑bis, ma ha constatato che, nel frattempo (16/03/2022), il reato si era estinto per prescrizione (termine massimo di prescrizione indicato in anni 7 e mesi 6). Poiché l'estinzione per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Le statuizioni civili sono confermate ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.; il ricorso è rigettato sotto il profilo degli effetti civili.

Norme richiamate

  • articolo 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva omissione di pronuncia sulla richiesta, ma osserva che la declaratoria di non punibilità lascia intatta la fattispecie penale mentre l'estinzione per prescrizione è più favorevole e prevale se intervenuta

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Applicata per confermare le statuizioni civili non toccate dall'annullamento degli effetti penali (cioè la decisione di cassazione non modifica i provvedimenti civili già pronunciati)

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione al rito: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione (regole procedurali sul contraddittorio scritto durante il periodo emergenziale)

Massime di principio

  • Se una corte d'appello omette di pronunciare sulla richiesta di non punibilità ex art. 131‑bis, ciò costituisce vizio che può essere denunciato in Cassazione; tuttavia, se nel frattempo il reato si estingue per prescrizione, l'estinzione prevale come esito più favorevole e porta all'annullamento senza rinvio per gli effetti penali
  • L'estinzione del reato per prescrizione cancella l'azione penale e rappresenta un risultato più favorevole rispetto alla mera declaratoria di non punibilità per tenuità, che lascia immutata la materialità e la qualificazione giuridica del fatto
  • Le statuizioni civili possono invece rimanere ferme anche se la sentenza penale è annullata per prescrizione; l'art. 578 c.p.p. consente di confermare gli effetti civili a fronte dell'annullamento penale
  • In procedimenti pendenti, gli avvocati devono segnalare tempestivamente sia la rilevanza dell'art. 131‑bis sia il decorso dei termini di prescrizione: l'intervenuta prescrizione può mutare radicalmente l'esito del gravame
  • Quando vi siano alternative favorevoli per l'imputato (es. non punibilità per tenuità vs prescrizione), la pratica difensiva deve valutare quale risultato sia concretamente intervenuto nel corso del processo e richiedere espressa pronuncia sul punto per evitare omissioni decisionali

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