Cassazione Penale, Ordinanza n. 21271/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. Unico motivo: si deduceva la violazione della norma incriminatrice e la carenza di motivazione sulla qualificazione dell'ordigno contestato, sostenendo che il manufatto dovesse essere considerato non un "materiale esplosivo" ma una "sostanza esplodente"; da ciò sarebbe derivata l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. L'imputato contestava quindi l'apprezzamento di merito sulla natura micidiale dell'ordigno e chiedeva, in sostanza, un diverso inquadramento giuridico, anche prospettando la necessità di un accertamento peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che i giudici di merito si erano conformati al consolidato principio secondo cui rientrano nella categoria degli "esplosivi" le sostanze con elevata potenzialità distruttiva e micidialità, diverse dalle "materie esplodenti" di cui all'art. 678 c.p. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato adeguatamente sulla natura micidiale dell'ordigno, valorizzandone le caratteristiche, gli effetti già prodotti nel caso concreto e l'uso cui era destinato. Le censure del ricorrente sono state considerate meramente confutative e dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come norma che sanziona la detenzione di materie esplodenti, diverse dagli esplosivi dotati di elevata micidialità
art. 10 della legge n. 497 del 1974
indicato come disposizione che sanziona l'illegale detenzione di esplosivi caratterizzati da elevata potenzialità distruttiva
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi, rileva la concreta potenzialità micidiale del manufatto: appartengono alla categoria degli esplosivi le sostanze o i manufatti caratterizzati da elevata capacità distruttiva e idoneità a provocare un'esplosione con rilevante effetto devastante, mentre le materie esplodenti sono quelle prive di simile potenzialità.
- La qualificazione giuridica dell'ordigno può essere fondata dal giudice di merito su una valutazione complessiva delle caratteristiche del manufatto, degli effetti prodotti nel caso concreto e della destinazione d'uso, senza che sia necessario disporre sempre una perizia.
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che miri soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale compiuto dai giudici di merito, se la motivazione impugnata individua con chiarezza la ratio decidendi e risulta logicamente coerente.
- La richiesta di un accertamento peritale non è imposta in via automatica: si tratta di uno strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice, utilizzabile quando gli elementi già acquisiti siano insufficienti, ma non necessario quando il quadro fattuale consenta una ricostruzione sufficientemente certa.
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