Cassazione Civile, Ordinanza n. 34952/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1924/2020 della Corte d'appello di Venezia. Dal testo emerge però che il ricorso non è stato depositato entro il termine prescritto dalla legge; la controparte ha resistito con controricorso. La Corte rileva d'ufficio il mancato deposito del ricorso nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., dichiarando l'improcedibilità del ricorso. Non sono indicati i fatti sostanziali originari della controversia decisa nei gradi di merito, né i motivi specifici di censura contro la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini di legge ex art. 369 c.p.c., rilevando il vizio anche d'ufficio. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso la declaratoria sui presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il mancato deposito del ricorso osta a tale pronuncia.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine prescritto determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il mancato deposito del ricorso osta a tale pronuncia.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso entro il termine di legge comporta l'improcedibilità, che può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
- L'improcedibilità per omesso tempestivo deposito del ricorso impedisce l'esame del merito delle censure proposte.
- La soccombenza processuale conseguente all'improcedibilità comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria relativa all'ulteriore contributo unificato presuppone una verifica compatibile con la regolare procedibilità del ricorso; ove manchi il tempestivo deposito, tale pronuncia non viene adottata.
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