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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30087/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna il diniego della liberazione anticipata per due semestri motivato da rapporti disciplinari (25/8/2023 e 8/4/2024) che hanno portato a sanzioni. Il ricorrente ha dedotto che per il primo semestre la sanzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 80 ord. pen. e che il procedimento penale era stato archiviato per particolare tenuità del fatto; quanto al secondo rapporto, la sanzione era stata impugnata e si attendeva l'esito. Il difensore ha contestato la mancanza di una valutazione concreta e comparativa delle singole condotte con il comportamento complessivo nel semestre, denunciando motivazione apparente e illogica e violazione di norme processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo con riferimento al semestre 8/3/2023-7/9/2023, ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale che aveva descritto insulti, minacce a pubblici ufficiali e abbandono non autorizzato della sezione. Invece ha accolto il ricorso limitatamente al semestre 8/3/2024-7/9/2024, perché il Tribunale non ha spiegato concretamente in cosa sia consistito il comportamento sanzionato né perché esso sarebbe indice di un allontanamento dal percorso rieducativo; la pronuncia è stata annullata per questa parte e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo giudizio conforme ai principi esposti. Per il resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 80 ord. pen.

    La sospensione della sanzione disciplinare (o l'archiviazione penale per particolare tenuità) non impedisce di valutare la materialità del fatto e la sua rilevanza ai fini del percorso rieducativo; la sospensione è elemento estraneo alla valutazione della partecipazione al trattamento, se il fatto è comunque rilevabile.

  • art. 54 ord. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma rilevante; la Corte la inserisce nel quadro valutativo secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, rileva la partecipazione effettiva del detenuto all'opera rieducativa, indipendentemente dall'esito del procedimento penale, purché la materialità e la riconducibilità del fatto non siano escluse.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale del ricorso per cassazione invocato dal difensore (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte valuta la correttezza della motivazione del giudice di merito e la sua applicazione delle regole sul giudizio di liberazione anticipata.

Massime di principio

  • I rapporti disciplinari possono essere valutati ai fini della liberazione anticipata anche quando abbiano dato luogo a procedimenti penali pendenti o ad archiviazioni, purché la loro materialità e riconducibilità al detenuto non siano state escluse e si valuti la loro incidenza sul percorso rieducativo.
  • Il giudice deve motivare concretamente: descrivere la condotta contestata, indicare in che modo essa sia sintomatica di un allontanamento dal trattamento rieducativo e confrontarla con il comportamento complessivo del semestre; valutazioni generiche sono insufficienti e possono determinare annullamento parziale con rinvio.
  • La sospensione o l'annullamento della sanzione disciplinare non è automaticamente risolutiva ai fini del giudizio sulla partecipazione al percorso rieducativo: ciò che conta è l'attitudine della condotta rispetto al trattamento.
  • Se la decisione di diniego è motivata correttamente per un periodo ma mancante per un altro, la Cassazione può annullare limitatamente alla parte carente e rinviare per un nuovo esame circostanziato.
  • In difesa, è strategico documentare il contesto fattuale (stato psicofisico, remissione querela, impugnazioni disciplinari pendenti) e chiedere al giudice che valuti e renda esplicito il confronto tra le singole infrazioni e la condotta complessiva nel semestre.

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