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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02327/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ratificato un decreto di sospensione cautelativa del magistrato di sorveglianza e disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa nel 2022. La revoca era stata motivata dal giudice di sorveglianza sulla base del fallimento della funzione rieducativa della pena e dell'incompatibilità della prosecuzione dell'esecuzione penale esterna con il comportamento tenuto dal soggetto, ritenuto in violazione di due prescrizioni della misura, poiché sorpreso in compagnia di due soggetti, uno dei quali pregiudicato, in un luogo diverso e lontano da quello in cui avrebbe dovuto trovarsi. Nel ricorso si deduceva vizio di motivazione per omessa valutazione della produzione difensiva attestante l'incensuratezza di uno dei soggetti incontrati, sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato dati acquisiti e riproposto censure già esaminate nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che l'ordinanza impugnata era sorretta da argomentazioni coerenti e che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con gli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della misura. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali può essere revocata quando il comportamento del condannato mostri l'incompatibilità della prosecuzione dell'esecuzione penale esterna con la finalità rieducativa.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • La revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali è giustificata quando il giudice di sorveglianza accerti una violazione delle prescrizioni tale da rivelare il fallimento della funzione rieducativa e l'incompatibilità della misura con il comportamento del condannato.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario dedurre un vizio effettivo della motivazione e non una mera diversa lettura degli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause esimenti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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