Cassazione Penale, Ordinanza n. 20732/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, con rito abbreviato, per detenzione e ricettazione di armi. In fatto, la decisione richiamata in ordinanza riguarda il possesso di più armi, tra cui un'arma priva di matricola e una pistola lanciarazzi, ritenute oggetto di reato insieme a ulteriori condotte contestate ai sensi della normativa sulle armi e dell'art. 648 c.p. I motivi di ricorso erano tre: il primo contestava la qualificazione dell'arma priva di matricola come proveniente da reato; il secondo sosteneva l'erroneità dell'inquadramento della pistola lanciarazzi tra le armi comuni da sparo; il terzo deduceva l'applicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché un'arma priva di matricola è equiparabile, quanto alla provenienza illecita, a un'arma con matricola abrasa, essendo la mancanza di segni identificativi indice della volontà di occultamento e, in mancanza di elementi contrari, della consapevolezza della provenienza illecita. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo, salvo un'esplicita e preventiva esclusione amministrativa. Il terzo motivo è stato giudicato meramente rivalutativo, poiché la Corte territoriale aveva già motivato il diniego della particolare tenuità del fatto valorizzando il numero di armi, le modalità della condotta e i precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata come base della contestazione in materia di armi; dall'ordinanza non emerge una specifica interpretazione autonoma, ma il reato è stato ricondotto alla disciplina sulle armi anche in relazione all'arma priva di matricola e alla pistola lanciarazzi.
Norma contestata e richiamata nella sentenza di merito come ulteriore titolo di responsabilità in materia di armi; il testo non consente di precisarne oltre la portata concreta nel caso.
Norma di ricettazione contestata e confermata in sentenza; la Corte richiama il principio secondo cui l'assenza di matricola o di segni identificativi è indice, salvo prova contraria, della provenienza illecita del bene e della consapevolezza dell'agente.
art. 11 l. 18 aprile 1975, n. 110
La mancanza dei numeri e contrassegni previsti dalla norma è valorizzata come indice oggettivo della finalità di impedire l'identificazione dell'arma e, in difetto di elementi contrari, della consapevolezza della provenienza illecita.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in considerazione del numero delle armi oggetto del reato, delle modalità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- In materia di armi, un'arma priva di matricola può essere considerata di provenienza illecita alla stessa stregua di un'arma con matricola abrasa, poiché l'assenza di contrassegni identificativi consente di inferire, in mancanza di elementi contrari, la volontà di occultamento e la consapevolezza della provenienza illecita.
- Le pistole lanciarazzi, per le loro caratteristiche di intrinseca pericolosità, sono ricondotte alla disciplina delle armi comuni da sparo, salvo che una specifica e preventiva esclusione amministrativa ne abbia disposto diversamente.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere sorretto da una valutazione complessiva della condotta, del numero e della gravità degli oggetti coinvolti e dei precedenti dell'imputato; non può essere utilmente censurato in cassazione con censure meramente rivalutative.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già risolte in modo conforme dalla sentenza impugnata senza evidenziare vizi effettivi di legittimità.
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