Cassazione Penale, Sentenza n. 31697/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame dell'11/03/2025 che aveva parzialmente accolto il riesame di Chiarello nei confronti della misura cautelare applicata dal GIP. Il ricorrente (Chiarello) denunciava insufficiente gravità indiziaria rispetto ad alcuni episodi ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e chiedeva l'applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, criticando la valutazione del periodo di operatività e il mancato bilanciamento delle esigenze cautelari. Il Procuratore ricorreva lamentando travisamento della prova per omissione con riferimento al capo 43) (ricezione/detenzione di sostanze non identificate), sostenendo che il Tribunale del riesame avesse omesso di valorizzare videoriprese e collegamenti con un episodio analogo pregresso che avrebbero confermato la natura dello "scambio" dal terrazzino.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale del riesame che aveva confermato la gravità indiziaria per la partecipazione al sodalizio (ruolo contabile/esattore/contatto con gli spacciatori) e aveva annullato la custodia cautelare rispetto a due singoli episodi ex art. 73. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e ha condiviso la motivazione del Tribunale sulla inidoneità di misure meno afflittive (necessità di sradicare l'indagato dal contesto e interrompere contatti rilevanti). Il vizio denunciato dal P.M. (travisamento per omissione) è stato ritenuto non decisivo: l'elemento omesso avrebbe costituito solo un tassello indiziario non determinante e non avrebbe mutato l'esito della valutazione. Conseguentemente entrambi i ricorsi sono respinti; Chiarello è condannato alle spese processuali; non è disposta la rimessione in libertà e la Cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Articolo richiamato per i singoli episodi di cessione/detenzione di stupefacenti: la Corte valuta i singoli fatti come elementi indiziari da inquadrare nel contesto complessivo, ma la prova di singoli episodi non è indispensabile per la sussistenza della partecipazione associativa
Prevista la presunzione, seppur relativa, di adeguatezza della custodia cautelare per il reato associativo; chi intende superarla deve allegare elementi positivi che rendano credibile l'efficacia di misure meno afflittive
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamata la limitazione ai motivi di ricorso con la necessità di sintesi nella formulazione della relazione e della motivazione
Rilevanza dei vizi denunciabili in cassazione: la parte deve indicare specificamente i vizi rilevanti nella motivazione impugnata; critiche generiche o non specificate risultano inammissibili o infondate
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti della Cancelleria nel caso in cui dal provvedimento non derivi la rimessione in libertà del detenuto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi)
Richiamato il principio secondo cui la presunzione di adeguatezza della custodia non è assoluta e il giudice deve motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari controllati; tuttavia la motivazione può legittimamente spiegare perché, nel caso concreto, misure alternative non bastano a interrompere i contatti illeciti
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti può risultare da attività funzionali all'organizzazione (es. contabilità, esazioni, collegamenti), anche se l'indagato non risulta coinvolto in tutti i singoli episodi di cessione o detenzione
- Per superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare prevista per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, il difensore deve allegare elementi positivi e specifici che dimostrino la fattiva efficacia di misure cautelari meno afflittive
- Il vizio di "travisamento della prova per omissione" richiede l'indicazione puntuale delle prove omesse e che tali prove fossero decisivi per il risultato; l'omissione di un elemento non determinante non determina l'annullamento del provvedimento
- Il giudice deve motivare, con riferimento al caso concreto, perché misure alternative (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico) siano inidonee a impedire contatti e comportamenti pericolosi; una motivazione logica e circostanziata rende la decisione resistente a censure di merito in Cassazione
- Nella valutazione degli indizi è necessaria una lettura d'insieme e non atomistica: singoli elementi ripetuti o analoghi possono avere rilievo solo se inseriti nel quadro probatorio complessivo e se conferiscono vari gradi di persuasività
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