Cassazione Civile, Ordinanza n. 36461/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di indagini finanziarie della Guardia di Finanza svolte nei confronti di una società, l'Amministrazione finanziaria contestava a un socio di altra società l'avvenuta riscossione di numerosi assegni non trasferibili, di importo inferiore a 3.000 euro e privi dell'indicazione del beneficiario, qualificando le somme come redditi diversi ex art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986 e notificando tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011. Il contribuente sosteneva che si trattasse di regalie o incentivi commerciali e impugnava gli atti: in primo grado otteneva l'annullamento, mentre in appello la CTR riformava la decisione ritenendo che le somme costituissero incentivi collegati all'attività lavorativa. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 67 TUIR per avere la CTR erroneamente sussunto le somme nella categoria dei redditi diversi e per avere, in realtà, l'Agenzia fondato la pretesa su elementi probatori insufficienti; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla contestazione della carenza probatoria degli avvisi e sulla domanda di rideterminazione delle sanzioni alla luce del d.lgs. n. 158 del 2015.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del fatto e inammissibile nella parte in cui non coglieva la ratio decidendi, poiché la CTR aveva qualificato le somme non come regalie ma come incentivi collegati all'attività lavorativa, ricompresi nei redditi diversi. Ha inoltre rigettato la censura di omessa pronuncia sulla carenza probatoria, ritenendo che la CTR avesse implicitamente respinto l'eccezione valorizzando elementi documentali tratti dagli assegni stessi. È stata invece accolta la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni in applicazione dello ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986
le somme percepite, qualora qualificate come incentivi collegati all'attività lavorativa, rientrano tra i redditi diversi.
sussiste omessa pronuncia solo quando il giudice non si esprima affatto sulla domanda o eccezione; non vi è vizio se la statuizione impugnata comporta un rigetto implicito della questione.
richiamato per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio nella camera di consiglio non partecipata.
ha introdotto uno ius superveniens rilevante ai fini della rideterminazione delle sanzioni e richiede pronuncia del giudice di merito se la domanda è stata proposta.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del convincimento del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e critica una qualificazione giuridica diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Non ricorre omessa pronuncia se la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente un'eccezione, la respinge implicitamente con una statuizione incompatibile con la sua accoglienza.
- La domanda di rideterminazione delle sanzioni in presenza di ius superveniens deve essere esaminata dal giudice di merito quando risulti ritualmente proposta e non ancora decisa.
- In sede di cassazione, il controllo sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la verifica dell'effettiva mancanza di pronuncia, non la contestazione del contenuto della motivazione o della valutazione probatoria.
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