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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34406/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che, dopo un precedente annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli rideterminando la pena in anni cinque e mesi uno di reclusione. Nel merito del ricorso, la difesa ha anche depositato memoria deducendo di non avere ricevuto avviso per l'udienza e chiedendo il rinvio o, in subordine, la rimessione ad altra sezione. La Corte ha però rilevato che il procedimento era quello di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per ricorso tardivo e che in tale procedura non è previsto alcun avviso al difensore. Ha quindi verificato la tardività del ricorso: la motivazione della sentenza d'appello, con termine di deposito di 90 giorni decorrente dal 7 giugno 2024, scadeva il 5 settembre 2024; da tale data decorreva il termine di 45 giorni per impugnare ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., scaduto il 20 ottobre 2024; il ricorso è stato invece presentato il 22 novembre 2024. La Corte ha inoltre escluso l'aumento di 15 giorni del termine per impugnare di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché l'imputato era presente all'udienza del 7 giugno 2024. È stato infine affrontato il tema della sospensione feriale, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il termine per il deposito della motivazione della sentenza non è soggetto a sospensione nel periodo feriale, con la conseguenza che il decorso del termine per impugnare resta ancorato alla scadenza del termine di deposito della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine di 45 giorni decorrente dal deposito tempestivo della motivazione della sentenza d'appello, e ha escluso sia la proroga del termine per la presenza dell'imputato all'udienza sia l'incidenza della sospensione feriale sul termine per il deposito della motivazione. Ne è derivata, senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La procedura per il ricorso tardivo non prevede avviso al difensore e consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il termine per impugnare decorre dal deposito tempestivo della motivazione e, nel caso considerato, era di 45 giorni.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    L'aumento di 15 giorni del termine per impugnare non opera quando l'imputato era presente all'udienza.

  • art. 544 c.p.p.

    Il termine per la redazione/deposito della motivazione della sentenza non è soggetto a sospensione feriale.

  • art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno... La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale»

    La sospensione feriale riguarda i termini processuali delle parti, ma non il termine assegnato al giudice per la redazione/deposito della sentenza.

  • art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    La riduzione del periodo feriale da 45 a 30 giorni non ha modificato l'orientamento secondo cui il termine di deposito della motivazione non è sospeso.

Massime di principio

  • Il termine assegnato al giudice per il deposito della motivazione della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale; pertanto, se il deposito avviene entro il termine fissato, il termine per impugnare decorre dalla sua scadenza.
  • La sospensione feriale opera sui termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, non sui termini interni al giudice per la redazione del provvedimento.
  • Quando l'imputato era presente all'udienza di decisione, non si applica l'ulteriore proroga di 15 giorni del termine per impugnare prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
  • Nel procedimento per ricorso tardivo ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura e non è previsto avviso al difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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